Art. 22 
 
Delle  azioni  popolari  e   delle   controversie   in   materia   di
  eleggibilita',  decadenza  ed   incompatibilita'   nelle   elezioni
  comunali, provinciali e regionali 
 
  1. Le controversie  previste  dall'articolo  82,  primo  e  secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, quelle previste dall'articolo 7, secondo comma, della  legge  23
dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall'articolo 19 della  legge
17 febbraio 1968, n. 108, e  quelle  previste  dall'articolo  70  del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono  regolate  dal  rito
sommario di cognizione, ove non diversamente  disposto  dal  presente
articolo. 
  2. Le azioni  popolari  e  le  impugnative  consentite  per  quanto
concerne le elezioni comunali sono di competenza del tribunale  della
circoscrizione territoriale in cui e' compreso il comune medesimo. Le
azioni popolari e le impugnative consentite per  quanto  concerne  le
elezioni  provinciali  sono  di  competenza   del   tribunale   della
circoscrizione territoriale in cui e'  compreso  il  capoluogo  della
provincia. Le azioni popolari e le impugnative consentite per  quanto
concerne le elezioni regionali sono di competenza del  tribunale  del
capoluogo della regione. 
  3. Il tribunale giudica in composizione collegiale  e  al  giudizio
partecipa il pubblico ministero. 
  4. Il ricorso avverso  le  deliberazioni  adottate  in  materia  di
eleggibilita' deve essere proposto, a pena di inammissibilita', entro
trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione,
ovvero dalla data della notificazione di essa, quando e'  necessaria.
Il termine e' di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero. 
  5. I termini per la notifica del ricorso e  la  costituzione  delle
parti sono perentori. 
  6.  L'ordinanza  che  definisce  il  giudizio   e'   immediatamente
trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco,  al  presidente
della giunta provinciale ovvero al presidente della  regione  perche'
entro ventiquattro ore dal ricevimento  provveda  alla  pubblicazione
per quindici giorni del dispositivo nell'albo dell'ente. 
  7.  Contro  l'ordinanza  pronunciata  dal  tribunale  puo'   essere
proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dell'ente  locale  o
da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal  procuratore  della
Repubblica,  nonche'  dal  prefetto  quando  ha   promosso   l'azione
d'ineleggibilita'. 
  8. L'efficacia esecutiva dell'ordinanza pronunciata  dal  tribunale
e' sospesa in pendenza di appello. 
  9. Il termine di cui  all'articolo  702-quater  decorre,  per  ogni
altro cittadino elettore o diretto  interessato,  dall'ultimo  giorno
della  pubblicazione   del   dispositivo   dell'ordinanza   nell'albo
dell'ente. 
  10. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente
e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre
ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione. 
  11. Il presidente della corte di cassazione, con decreto  steso  in
calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di  discussione.  Tutti  i
termini del procedimento sono ridotti della meta'. 
  12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge  il  risultato
delle elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati
coloro che hanno diritto di esserlo. 
  13. Il provvedimento che definisce il  giudizio  e'  immediatamente
comunicato al sindaco, al presidente della giunta provinciale  ovvero
al presidente della regione, che subito  ne  cura  la  notificazione,
senza spese,  agli  interessati.  Eguale  comunicazione  e'  data  al
prefetto per le controversie inerenti elezioni regionali. 
  14. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado. 
  15. Gli atti del procedimento e la decisione sono  esenti  da  ogni
tassa, imposta e spesa di cancelleria. 
  16. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza. 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 82 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.  570  (Testo
          unico delle leggi per la composizione e la  elezione  degli
          organi delle Amministrazioni  comunali.),  come  modificato
          dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 82. - Le deliberazioni  adottate  in  materia  di
          eleggibilita'  dal  Consiglio   comunale   possono   essere
          impugnate da qualsiasi cittadino elettore del Comune, o  da
          chiunque  altro  vi  abbia   diretto   interesse,   dinanzi
          all'autorita' giudiziaria ordinaria. 
              La deliberazione adottata  in  via  surrogatoria  dalla
          Giunta provinciale amministrativa  o  da  altro  competente
          organo tutorio deve  essere  immediatamente  comunicata  al
          sindaco e pubblicata nell'albo pretorio  del  Comune  entro
          ventiquattro ore dal ricevimento,  a  cura  del  segretario
          comunale che ne e' il responsabile.  La  impugnativa  delle
          deliberazioni adottate dal Consiglio comunale  puo'  essere
          promossa anche dal prefetto. 
              Alle controversie previste  dal  presente  articolo  si
          applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1°  settembre
          2011, n. 150.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 7  della  legge  23
          dicembre  1966,  n.  1147  (Modificazioni  alle  norme  sul
          contenzioso elettorale  amministrativo.),  come  modificato
          dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 7. - L'articolo 2 della legge 18 maggio 1951,  n.
          328 , e' abrogato. 
              Le  norme   contenute   nei   precedenti   articoli   e
          nell'articolo 75 del testo unico approvato con decreto  del
          Presidente della Repubblica 16  maggio  1960,  n.  570,  si
          applicano altresi' per i Consigli provinciali,  per  quanto
          riguarda  la  materia  relativa  all'ineleggibilita',  alla
          decadenza,     all'incompatibilita'     dei     consiglieri
          provinciali. Le azioni popolari e le impugnative consentite
          a  qualsiasi  elettore  del  Comune  per  quanto   concerne
          elezioni comunali, sono consentite  a  qualsiasi  cittadino
          elettore della Provincia per quanto  concerne  le  elezioni
          provinciali. Le attribuzioni conferite  da  tali  norme  al
          Consiglio comunale,  si  intendono  devolute  al  Consiglio
          provinciale;  quelle  devolute  al  sindaco  si   intendono
          devolute al presidente della Giunta provinciale. 
              Le azioni popolari  e  le  impugnative  consentite  dal
          decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n.
          570, e dall'articolo 70 del decreto legislativo  18  agosto
          2000, n. 267, a qualsiasi elettore del  Comune  per  quanto
          concerne elezioni comunali,  sono  consentite  a  qualsiasi
          cittadino elettore della Provincia per quanto  concerne  le
          elezioni provinciali. Le  attribuzioni  conferite  da  tali
          norme al  Consiglio  comunale,  si  intendono  devolute  al
          Consiglio  provinciale;  quelle  devolute  al  sindaco   si
          intendono devolute al presidente della Giunta  provinciale.
          Alle controversie previste dal presente  comma  si  applica
          l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
          150. 
              Per tutte le questioni e le controversie deferite  alla
          magistratura ordinaria e' competente, in prima istanza,  il
          Tribunale nella cui circoscrizione territoriale e' compreso
          il capoluogo della Provincia.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19 della  legge  17
          febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione  dei  Consigli
          regionali  delle  Regioni   a   statuto   normale.),   come
          modificato dal presente decreto legislativo: 
              «Art. 19 (Ricorsi). 
              comma (abrogato). 
              Le  azioni  popolari  e  le  impugnative  previste  per
          qualsiasi elettore del comune dal  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 70
          del decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  sono
          consentite a qualsiasi elettore della  regione  nonche'  al
          Prefetto  del  capoluogo  di  Regione,   in   qualita'   di
          rappresentante dello Stato per i rapporti  con  il  sistema
          delle autonomie. Alle controversie  previste  dal  presente
          comma si applica l'articolo 22 del decreto  legislativo  1°
          settembre 2011, n.150. 
              comma (abrogato). 
              La tutela in materia di operazioni per  l'elezione  dei
          consiglieri  regionali,   successive   all'emanazione   del
          decreto di convocazione dei comizi, e'  disciplinata  dalle
          disposizioni    dettate    dal    codice    del    processo
          amministrativo.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  70  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali.), come  modificato  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art. 70 (Azione popolare). -  1.  La  decadenza  dalla
          carica di sindaco, presidente della provincia,  consigliere
          comunale,  provinciale  o  circoscrizionale   puo'   essere
          promossa in prima istanza da qualsiasi  cittadino  elettore
          del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse  davanti
          al tribunale civile. 
              2. L'azione puo' essere promossa anche dal prefetto. 
              3. Alle controversie previste dal presente articolo  si
          applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1°  settembre
          2011, n. 150.. 
              4. (abrogato).». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  702-quater  del
          Codice di procedura civile: 
              «Art. 702-quater (Appello).  -  L'ordinanza  emessa  ai
          sensi del sesto comma  dell'articolo  702-ter  produce  gli
          effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile  se  non
          e' appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione  o
          notificazione. Sono ammessi nuovi mezzi di  prova  e  nuovi
          documenti quando il collegio li ritiene rilevanti  ai  fini
          della decisione, ovvero  la  parte  dimostra  di  non  aver
          potuto proporli nel corso  del  procedimento  sommario  per
          causa ad essa non imputabile. Il  presidente  del  collegio
          puo' delegare l'assunzione dei mezzi istruttori ad uno  dei
          componenti del collegio.».