Art. 22 
 
 
                       Provvedimenti d'urgenza 
 
  1. Quando vi sia concreto pericolo che i beni  di  cui  si  prevede
debba essere disposta la  confisca  vengano  dispersi,  sottratti  od
alienati, i soggetti di cui all'articolo 17, commi  1  e  2  possono,
unitamente alla proposta,  richiedere  al  presidente  del  tribunale
competente per l'applicazione della misura di prevenzione di disporre
anticipatamente  il  sequestro  dei  beni  prima   della   fissazione
dell'udienza.  Il  presidente  del  tribunale  provvede  con  decreto
motivato  entro  cinque  giorni   dalla   richiesta.   Il   sequestro
eventualmente  disposto  perde  efficacia  se  non  convalidato   dal
tribunale entro trenta giorni dalla proposta. 
  2. Nel corso del procedimento, a richiesta dei soggetti di  cui  al
comma 1 o degli organi incaricati di svolgere  ulteriori  indagini  a
norma dell'articolo 19, comma 5, nei casi di particolare  urgenza  il
sequestro e'  disposto  dal  presidente  del  tribunale  con  decreto
motivato e perde efficacia se non e' convalidato  dal  tribunale  nei
dieci giorni successivi. Analogamente si procede se,  nel  corso  del
procedimento, anche su segnalazione dell'amministratore  giudiziario,
emerge l'esistenza di altri beni che potrebbero  formare  oggetto  di
confisca.