Art. 22 
 
                        Vigilanza e controllo 
 
  1. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali  -
Direzione generale della  pesca  marittima  e  dell'acquacoltura,  in
qualita' di autorita' competente ai sensi dell'articolo 5,  paragrafo
5, del regolamento  (CE)  n.  1224/2009,  coordina  le  attivita'  di
controllo. 
  2. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui  all'articolo  5
del regolamento (CE)  n.  1224/2009,  il  Ministero  delle  politiche
agricole, alimentari e forestali -  Direzione  Generale  della  pesca
marittima e dell'acquacoltura si avvale del Corpo  delle  capitanerie
di porto, quale Centro di controllo nazionale della pesca. 
  3. L'attivita' di controllo sulla  pesca,  sul  commercio  e  sulla
somministrazione dei prodotti di essa, nonche'  l'accertamento  delle
infrazioni sono affidati, sotto la  direzione  dei  comandanti  delle
Capitanerie di Porto, al personale civile e  militare  dell'Autorita'
marittima  centrale  e  periferica,  alle  Guardie  di  finanza,   ai
Carabinieri, agli Agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giurati
di cui al comma 4. 
  4. Le Amministrazioni regionali,  provinciali  e  comunali  possono
nominare, mantenendoli a proprie spese,  agenti  giurati  da  adibire
alla vigilanza sulla pesca. 
  5. Gli agenti giurati  di  cui  al  comma  4  debbono  possedere  i
requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza. La loro nomina,
previo  parere  favorevole  del  capo  del  Compartimento  marittimo,
avviene secondo le norme previste dalle leggi di pubblica sicurezza. 
  6. Ai soggetti di cui al comma 3, e' riconosciuta, qualora gia'  ad
esse non competa, la qualifica  di  ufficiali  o  agenti  di  polizia
giudiziaria,  secondo  le  rispettive  attribuzioni,  ai  fini  della
vigilanza sulla pesca ai sensi dell'articolo 55,  ultimo  comma,  del
codice di procedura penale. 
  7. Gli incaricati  del  controllo  sulla  pesca  marittima  possono
accedere  in  ogni  momento  presso  le  navi,  i  galleggianti,  gli
stabilimenti  di  pesca,  i  luoghi  di  deposito   e   di   vendita,
commercializzazione e somministrazione e presso i mezzi di  trasporto
dei prodotti della pesca, al fine  di  accertare  l'osservanza  delle
norme sulla disciplina della pesca. 
 
          Note all'art. 22: 
              -  Il  testo  dell'art.  5,  paragrafo  5,  del  citato
          Regolamento (CE) n. 1224/2009, cosi' recita: 
              «Art. 5 (Principi generali). - (Omissis). 
              5. In  ogni  Stato  membro  vi  e'  un'unica  autorita'
          competente che coordina le attivita' di controllo di  tutte
          le autorita' di  controllo  nazionali.  Tale  autorita'  e'
          inoltre  incaricata   di   coordinare   la   raccolta,   il
          trattamento e la certificazione dei dati sulle attivita' di
          pesca e notifica questi dati alla Commissione,  all'Agenzia
          comunitaria  di  controllo  della   pesca   istituita   dal
          regolamento (CE) n.  768/2005  del  Consiglio,  agli  altri
          Stati membri e, se necessario,  ai  paesi  terzi,  con  cui
          collabora  ed  a  cui  assicura  che  siano  trasmesse   le
          informazioni.». 
              - Il testo dell'art. 55, ultimo comma,  del  Codice  di
          procedura penale, cosi' recita: 
              «Art. 55 (Funzioni della polizia giudiziaria). - 1.  La
          polizia giudiziaria  deve,  anche  di  propria  iniziativa,
          prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati  a
          conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere  gli
          atti  necessari  per  assicurare  le  fonti  di   prova   e
          raccogliere quant'altro possa  servire  per  l'applicazione
          della legge penale. 
              2. Svolge ogni indagine e attivita' disposta o delegata
          dall'autorita' giudiziaria. 
              3. Le funzioni indicate nei commi 1  e  2  sono  svolte
          dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria.».