Art. 22 
 
 
                             Indicatori 
 
  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare, di intesa con il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali,  sulla  base  delle  indicazioni  contenute  nel  Piano,
definisce, con il supporto del Consiglio, gli indicatori  utili  alla
valutazione dei progressi realizzati nella  riduzione  dei  rischi  e
degli impatti derivanti dall'utilizzo dei prodotti fitosanitari sulla
salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversita' nonche' a  rilevare
le tendenze  nell'uso  di  talune  sostanze  attive  con  particolare
riferimento  alle  colture,  alle  aree  trattate  e  alle   pratiche
fitosanitarie adottate. 
  2. In relazione all'applicazione degli indicatori di cui  al  comma
1, nonche'  degli  indicatori  di  rischio  armonizzati  stabiliti  a
livello comunitario, con decreto del Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare di concerto con  il  Ministro  delle
politiche agricole  alimentari  e  forestali  e  del  Ministro  della
salute, sono definite le modalita' per la raccolta  e  l'elaborazione
dei dati. A tal fine sono utilizzati anche i dati statistici rilevati
ai sensi del regolamento (CE) n. 1185/2009 relativo alle  statistiche
sui prodotti fitosanitari. 
 
          Note all'art. 22: 
              Per i riferimenti al regolamento (CE) n.  1185/2009  si
          vedano le note alle premesse.