Art. 22 
 
  1. L'articolo 68 delle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice
civile e disposizioni transitorie e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 68. - Ove non precisato dal  titolo  ai  sensi  dell'articolo
1118, per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136
del codice, il valore proporzionale di ciascuna unita' immobiliare e'
espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento  di
condominio. 
  Nell'accertamento dei valori di cui al primo  comma  non  si  tiene
conto del canone  locatizio,  dei  miglioramenti  e  dello  stato  di
manutenzione di ciascuna unita' immobiliare».