Art. 22 (L)
Interventi  subordinati a denuncia di inizio attivita' (decreto-legge
5 ottobre  1993,  n.  398,  art.  4,  commi  7,  8,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato
dall'art.  2,  com-ma 60,  della  legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel
testo   risultante   dalle  modifiche  introdotte  dall'art.  10  del
decreto-legge  31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25 marzo 1997,
n.  67,  art.  11,  convertito,  con modifiche, dalla legge 23 maggio
1997,  n.  135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in part.
                       articoli 34 ss, e 149)

  1. Sono  realizzabili  mediante  denuncia  di  inizio attivita' gli
interventi  non  riconducibili  all'elenco  di  cui all'articolo 10 e
all'articolo 6.
  2. Sono  altresi'  sottoposte  a  denuncia  di  inizio attivita' le
varianti  a  permessi  di  costruire  che  non incidono sui parametri
urbanistici  e  sulle  volumetrie, che non modificano la destinazione
d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e
non  violano  le  eventuali  prescrizioni  contenute  nel permesso di
costruire.   Ai  fini  dell'attivita'  di  vigilanza  urbanistica  ed
edilizia,  nonche' ai fini del rilascio del certificato di agibilita'
tali  denunce  di inizio attivita' costituiscono parte integrante del
procedimento  relativo  al  permesso  di  costruzione dell'intervento
principale.
  3. La  realizzazione  degli  interventi  di  cui ai commi 1 e 2 che
riguardino   immobili   sottoposti   a   tutela  storico-artistica  o
paesaggistica-ambientale,  e'  subordinata al preventivo rilascio del
parere  o  dell'autorizzazione  richiesti  dalle  relative previsioni
normative.   Nell'ambito   delle   norme   di  tutela  rientrano,  in
particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
  4. Le  regioni  individuano  con  legge  le tipologie di intervento
assoggettate   a  contributo  di  costruzione,  definendo  criteri  e
parametri per la relativa determinazione.
  5. E'  comunque  salva  la facolta' dell'interessato di chiedere il
rilascio   di  permesso  di  costruire  per  la  realizzazione  degli
interventi  di  cui  al  comma  1. In questo caso la violazione della
disciplina  urbanistico-edilizia  non  comporta  l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 44.
 
          Note all'art. 22:
              - Per  il  decreto  legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
          vedi nota all'art. 6.