Art. 22 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica) 1. Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entita' orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonche' nel rispetto di criteri e di priorita' che tengano conto della specificita' dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessita' di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori. 2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua partizione su base regionale. 3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite, nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una distribuzione degli insegnanti di sostegno all'handicap correlata alla effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche. 4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali. 5. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico di istituto. 6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto. 7. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e' composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono l'esame davanti ad una commissione composta da commissari interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono state preventivamente abbinate. La designazione puo' riguardare solo uno dei docenti delle materie oggetto della prima o seconda prova scritta. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede di esame. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 5, della citata legge n. 425 del 1997, il limite di spesa e' fissato in 40,24 milioni di euro. 8. Nel primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici, di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di formazione ha una durata di nove mesi e si articola in 160 ore di lezione frontale, e 80 ore di tirocinio con valutazione finale. 9. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso concorso, di cui all'articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'esame di ammissione loro riservato nonche' il periodo di formazione e l'esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge sulla base di una indizione separata effettuata con bando del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed e' finalizzato alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili. Il periodo di formazione ha una durata di quattro mesi, e' articolato in 160 ore di lezione frontale e si svolge secondo modalita' che consentano ai presidi medesimi l'espletamento del servizio, che tiene luogo del tirocinio di cui al comma 8. 10. L'organizzazione e lo svolgimento del corso concorso sono curati dagli uffici scolastici regionali. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati con la collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa e degli istituti regionali di ricerca educativa. 11. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione sono utilizzate con priorita' rispetto alle apposite graduatorie provinciali di cui all'articolo 477 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei vincitori del corso concorso, per il conferimento di incarichi di presidenza. A tale fine il 50 per cento dei posti disponibili e' riservato a coloro che beneficiano della riserva dei posti di cui all'articolo 29, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. 12. Il 50 per cento dei risparmi conseguenti all'applicazione del comma 9 vanno ad incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dell'istruzione secondaria superiore. 13. Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, e' riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Le modalita' di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le universita'. 14. All'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la parola: "straordinario" e' soppressa; b) le parole: "lire 1,5 miliardi nel 2002" sono sostituite dalle seguenti: "5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002"; c) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "A tale fine, per la razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del presente comma e per la valorizzazione delle professionalita' connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore al 70 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di sostegno e incentivazione per la formazione professionale permanente realizzate dagli istituti per la professionalita' nautica, anche convenzionati con istituti di istruzione universitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente comma".
Note all'art. 22: Si riporta l'art. 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425: "Art. 4 (Commissione e sede d'esame). - 1. La commissione d'esame e' nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed e' composta da non piu' di otto membri, dei quali un 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, piu' il presidente, esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalita' e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'art. 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I compensi dei commissari e del presidente sono contenuti nei limiti di spesa di cui al comma 5. 2. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione, e comunque non superiore a quattro. Il presidente e' nominato dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalita' predeterminati, tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente e' tenuto ad essere presente a tutte le operazioni delle commissioni. I membri esterni sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione tra i docenti della scuola secondaria superiore. a' stabilita l'incompatibilita' a svolgere la funzione di presidente e di membro esterno della commissione d'esame nella propria scuola, in scuole del distretto e in scuole nelle quali si sia prestato servizio negli ultimi due anni. 3. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta. 4. Ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati, di norma, non piu' di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato e' abbinata ad una commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non puo' superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilita' di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite commissioni apposite. 5. La partecipazione dei presidenti e dei commissari e' compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, entro il limite di spesa di cui all'art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, e' innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente o di commissario e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. I casi e le modalita' di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati. 6. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e, limitatamente ai candidati delle ultime classi di corsi che abbiano i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti; sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali. Gli istituti statali sede di esame dei candidati esterni, salvo casi limitati e specificamente individuati, sono quelli esistenti nel comune o nella provincia di residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la sede deve essere indicata dal provveditore agli studi della provincia ove e' presentata la domanda di ammissione agli esami". - Si riporta l'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: "3. Il corso concorso, si articola in una selezione per titoli, in un concorso di ammissione, in un periodo di formazione e in un esame finale. Al concorso di ammissione accedono coloro che superano la selezione per titoli disciplinata dal bando di concorso. Sono ammessi al periodo di formazione i candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso di ammissione entro il limite del numero dei posti messi a concorso a norma del comma 2 rispettivamente per la scuola elementare e media, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, maggiorati del dieci per cento. Nel primo corso concorso, bandito per il numero di posti determinato ai sensi del comma 2 dopo l'avvio delle procedure di inquadramento di cui all'art. 25, il 50 per cento dei posti cosi' determinati e' riservato a coloro che abbiano effettivamente ricoperto per almeno un triennio le funzioni di preside incaricato previo superamento di un esame di ammissione a loro riservato. Ai fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale viene graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame di ammissione, dei titoli culturali e professionali posseduti e dell'anzianita' di servizio maturata quale preside incaricato". Si riporta l'art. 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297: "Art. 477 (Incarichi di presidenza). - 1. Gli incarichi di presidenza di durata annuale negli istituti e nelle scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte sono conferiti, a domanda, ogni anno, dal provveditore agli studi in base ad apposite graduatorie provinciali di merito distintamente formate per i vari tipi di presidenza da conferire. Per le scuole con lingua di insegnamento diversa da quella italiana saranno formate apposite graduatorie provinciali di merito. 2. Per ciascun tipo di incarico di presidenza il provveditore agli studi compila due distinte graduatorie: a) sono iscritti nella prima graduatoria i docenti inclusi nelle graduatorie di merito dei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano; b) sono iscritti nella seconda graduatoria i docenti di ruolo che abbiano i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi a posti di preside nelle scuole e negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. La domanda per l'iscrizione nelle suddette graduatorie puo' essere presentata al solo provveditorato agli studi della provincia nella quale l'aspirante presta servizio. Gli aspiranti di cui alla lettera a) sono inclusi nella graduatoria provinciale con punteggio pari al voto conseguito nel concorso a posti di preside e, nel caso di piu' di una partecipazione, con il punteggio piu' favorevole, cui e' aggiunta una adeguata valutazione per ciascuna delle idoneita' conseguite nei concorsi a posti di preside negli istituti del medesimo tipo di quello al cui incarico di presidenza aspirano. La votazione conseguita al concorso e' rapportata a 100. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono determinati, per la fissazione del punteggio complessivo, gli altri titolo degli aspiranti di cui alla suddetta lettera a), maturati dopo la partecipazione al concorso o all'ultimo concorso a posti di preside, nonche' la tabella di valutazione dei titoli stessi. La medesima ordinanza determina i titoli valutabili degli aspiranti di cui alla lettera b) nonche' la tabella di valutazione dei titoli stessi e fissa i criteri per la formazione della commissione incaricata della compilazione delle graduatorie. 3. Nell'ambito di ciascuna graduatoria provinciale di merito non si da' luogo a nomine di aspiranti di cui alla lettera b) del comma 2, se prima non sia stata esaurita la graduatoria degli aspiranti di cui alla lettera a) dello stesso comma. Qualora la vacanza si verifichi nel corso dell'anno scolastico, l'incarico e' conferito a un docente scelto tra quelli in servizio nella scuola interessata, dando la precedenza agli iscritti nelle graduatorie di cui al precedente comma 2 e secondo l'ordine di inclusione nelle stesse. In ogni caso non si da' luogo a conferimento di incarico di presidenza ad aspiranti trasferiti per incompatibilita' ambientale o che abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura e non siano stati riabilitati". Il testo dell'art. 3 del Regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2) e' il seguente: "Art. 3 (Titoli e corsi di studio). - 1. Le universita' rilasciano i seguenti titoli di primo e di secondo livello: a) laurea (L); b) laurea specialistica (LS). 2. Le universita' rilasciano altresi' il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR). 3. La laurea, la laurea specialistica, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca sono conseguiti al termine, rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea specialistica, di specializzazione e di dottorato di ricerca istituiti dalle universita'. 4. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, nonche' l'acquisizione di specifiche conoscenze professionali. 5. Il corso di laurea specialistica ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici. 6. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilita' per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attivita' professionali e puo' essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea. 7. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dall'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, commi 5 e 6. 8. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. In particolare. in attuazione dell'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, le universita' possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello. 9. Sulla base di apposite convenzioni, le universita' italiane possono rilasciare i titoli di cui al presente articolo, anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri. Si riporta il comma 40 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), come modificato dal presente articolo: "40. a' istituito un fondo di lire 1,5 miliardi nel 2001 e 5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002, per la promozione di trasporti marittimi sicuri, anche mediante il finanziamento di studi e ricerche. A tale fine, per la razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del presente comma e per la valorizzazione delle professionalita' connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore al 70 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di sostegno e incentivazione per la formazione professionale permanente realizzate dagli istituti per la professionalita' nautica, anche convenzionati con istituti di istruzione universitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente comma".