Art. 22. 
 
  L'impiegato dispensato dal  servizio  e'  ammesso  a  liquidare  il
trattamento  di  quiescenza  che  possa  spettargli  a  norma   delle
disposizioni vigenti. 
 
  Nei casi piu' gravi puo' essere disposta la perdita del  diritto  a
pensione. 
 
  L'impiegato sottoposto a procedimento per l'epurazione puo'  essere
sospeso dall'ufficio.  In  tal  caso  gli  e'  corrisposto  a  titolo
alimentare  lo  stipendio   esclusa   ogni   altra   indennita'.   Il
provvedimento di sospensione e' adottato dal  Ministro  competente  o
nei casi di cui al terza comma dell'art. 18, dal Prefetto.