Art. 22. Regolamento didattico generale dell'Universita' 1. Il regolamento didattico generale dell'Universita', gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio e i regolamenti dei singoli corsi di studio previsti dagli artt. 11 e 12 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, disciplinano l'ordinamento degli studi per i corsi istituiti, compreso l'uso delle lingue per i singoli corsi ed esami e le modalita' di accertamento delle conoscenze linguistiche degli studenti.