Art. 22.

               Organi ufficiali di stampa dei partiti

  1.  Le  disposizioni  sulla  diffusione,  a  qualsiasi  titolo,  di
messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso
in  condizioni  di  parita'  ai  relativi spazi non si applicano agli
organi  ufficiali  di  stampa dei partiti e movimenti politici e alle
stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.
  2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il
giornale  quotidiano  o periodico che risulta registrato come tale ai
sensi  dell'art.  5  della  legge  8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che
rechi  indicazione  in  tale  senso nella testata, ovvero che risulti
indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o
del movimento politico.
  3.  I  partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono
tenuti  a  fornire  con  tempestivita'  all'Autorita' per le garanzie
nelle  comunicazioni  ogni  indicazione  necessaria a qualificare gli
organi  ufficiali  di  stampa  dei  partiti e dei movimenti politici,
nonche'   le  stampe  elettorali  di  coalizioni,  liste,  gruppi  di
candidati e candidati.