Art. 22. Avviso d'asta L'intendente di finanza provvede alla formazione degli avvisi d'asta. L'avviso d'asta deve indicare: 1) il comune per il quale si procede all'appalto dell'esattoria; 2) il presumibile ammontare annuo delle somme da riscuotere a cura dell'esattore; 3) le piu' importanti condizioni del capitolato speciale, ove esista, con l'avvertenza che del testo integrale puo' essere presa visione presso l'ufficio distrettuale delle imposte dirette e la segreteria del comune la cui esattoria viene appaltata; 4) l'ammontare della cauzione che dovra' essere prestata dall'esattore; 5) la somma pari al due per cento di quella indicata al precedente n. 2 che dovra' essere depositata a garanzia delle offerte presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato o presso la cassa comunale o provinciale; 6) la misura dell'aggio di riscossione sulla quale si aprira' l'asta; 7) il luogo, il giorno e l'ora nei quali l'asta si svolgera'. La data dell'asta deve essere fissata entro un termine non inferiore a venti ne' superiore a quaranta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel Foglio degli annunzi legali della provincia.