(Testo Unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette-art. 22)
                              Art. 22. 
                            Avviso d'asta 

 
  L'intendente di  finanza  provvede  alla  formazione  degli  avvisi
d'asta. 
  L'avviso d'asta deve indicare: 
    1) il comune per il quale si procede all'appalto dell'esattoria; 
    2) il presumibile ammontare annuo delle  somme  da  riscuotere  a
cura dell'esattore; 
    3) le piu' importanti condizioni  del  capitolato  speciale,  ove
esista, con l'avvertenza che del testo integrale  puo'  essere  presa
visione presso l'ufficio distrettuale  delle  imposte  dirette  e  la
segreteria del comune la cui esattoria viene appaltata; 
    4)  l'ammontare  della  cauzione  che  dovra'   essere   prestata
dall'esattore; 
    5) la  somma  pari  al  due  per  cento  di  quella  indicata  al
precedente n. 2 che dovra' essere depositata a garanzia delle offerte
presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato  o  presso  la
cassa comunale o provinciale; 
    6) la misura dell'aggio di riscossione  sulla  quale  si  aprira'
l'asta; 
    7) il luogo, il giorno e l'ora nei quali l'asta si svolgera'. 
  La  data  dell'asta  deve  essere  fissata  entro  un  termine  non
inferiore a venti ne' superiore a quaranta giorni dalla pubblicazione
dell'avviso nel Foglio degli annunzi legali della provincia.