Art. 22.

  La  presente  legge  entra  in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Quando  nella  presente  legge  in  articoli  o commi sostitutivi o
aggiuntivi  o  comunque inseriti nella legge 17 agosto 1942, n. 1150,
si  fa  riferimento alla "entrata in vigore della presente legge", il
riferimento medesimo si intende fatto alla data di cui al primo comma
del presente articolo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1967

                               SARAGAT

                                             MORO - MANCINI - TAVIANI
                                               - REALE - PIERACCINI -
                                                COLOMBO - PRETI - GUI
                                                - SCALFARO - MARIOTTI
                                                  - CORONA - NATALI -
                                                              PASTORE

Visto, il Guardasigilli: REALE