Art. 22. Ripartizione del contributo dello Stato La ripartizione del contributo dello Stato di cui al fondo previsto dall'art. 2, lettera a), e' effettuata biennalmente, sentita la Commissione centrale per la musica. Per il primo biennio di applicazione della legge, il contributo dello Stato e' commisurato alla spesa sostenuta da ciascun ente per il mantenimento del personale amministrativo, tecnico ed artistico quale risulta accertata al 31 dicembre 1966. La somma disponibile, dopo la ripartizione di cui al comma precedente, viene ulteriormente ripartita tra gli enti, tenendo presenti: a) la qualita' e la quantita' della produzione artistica realizzata da ciascun ente nel triennio precedente; b) la frequenza media del pubblico pagante nell'ultimo triennio, intesa come rapporto tra il numero degli spettatori e la capienza del teatro; c) il programma di attivita' dell'ente quale risulta approvato ai sensi delle disposizioni previste dagli articoli 17 e 18, considerata anche l'attivita' da espletare nell'ambito regionale e l'organizzazione di manifestazioni di particolare interesse internazionale; d) l'onere per il funzionamento dei Centri di formazione professionale; e) l'interesse dimostrato dalle istituzioni e dagli enti locali nei confronti dell'ente, commisurato all'entita' dei contributi erogati in relazione alle risorse finanziarie delle istituzioni e degli enti locali medesimi. Per i bienni successivi saranno seguiti i criteri indicati nei commi precedenti, tenuti presenti i risultati artistici e organizzativi da ciascun ente conseguiti e l'eventuale aumento dell'attivita' degli enti autonomi di Torino e di Genova, in relazione alla ricostruzione dei rispettivi teatri. I contributi dello Stato sono assegnati annualmente con decreto del Ministro per il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica. Il pagamento del contributo dello Stato e' effettuato per i 3/4 all'inizio di ogni esercizio finanziario e per il residuo ad esercizio finanziario ultimato, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo da parte del Ministro per il turismo e per lo spettacolo e la dimostrazione da parte dell'ente o istituzione di avere adempiuto a tutti gli obblighi di legge.