Art. 22.
               Ripartizione del contributo dello Stato

  La ripartizione del contributo dello Stato di cui al fondo previsto
dall'art.  2,  lettera  a),  e'  effettuata  biennalmente, sentita la
Commissione centrale per la musica.
  Per  il  primo  biennio  di applicazione della legge, il contributo
dello  Stato  e' commisurato alla spesa sostenuta da ciascun ente per
il  mantenimento  del  personale amministrativo, tecnico ed artistico
quale risulta accertata al 31 dicembre 1966.
  La  somma  disponibile,  dopo  la  ripartizione  di  cui  al  comma
precedente,  viene  ulteriormente  ripartita  tra  gli  enti, tenendo
presenti:
    a)   la  qualita'  e  la  quantita'  della  produzione  artistica
realizzata da ciascun ente nel triennio precedente;
    b)  la frequenza media del pubblico pagante nell'ultimo triennio,
intesa come rapporto tra il numero degli spettatori e la capienza del
teatro;
    c) il programma di attivita' dell'ente quale risulta approvato ai
sensi delle disposizioni previste dagli articoli 17 e 18, considerata
anche    l'attivita'    da    espletare   nell'ambito   regionale   e
l'organizzazione   di   manifestazioni   di   particolare   interesse
internazionale;
    d)   l'onere  per  il  funzionamento  dei  Centri  di  formazione
professionale;
    e)  l'interesse  dimostrato dalle istituzioni e dagli enti locali
nei  confronti  dell'ente,  commisurato  all'entita'  dei  contributi
erogati  in  relazione  alle  risorse finanziarie delle istituzioni e
degli enti locali medesimi.
  Per  i  bienni  successivi  saranno  seguiti i criteri indicati nei
commi   precedenti,   tenuti   presenti   i   risultati  artistici  e
organizzativi  da  ciascun  ente  conseguiti  e  l'eventuale  aumento
dell'attivita'  degli  enti  autonomi  di  Torino  e  di  Genova,  in
relazione alla ricostruzione dei rispettivi teatri.
  I contributi dello Stato sono assegnati annualmente con decreto del
Ministro  per  il turismo e per lo spettacolo, sentita la Commissione
centrale per la musica.
  Il  pagamento  del  contributo  dello Stato e' effettuato per i 3/4
all'inizio  di  ogni  esercizio  finanziario  e  per  il  residuo  ad
esercizio  finanziario  ultimato,  dopo  l'approvazione  del bilancio
consuntivo da parte del Ministro per il turismo e per lo spettacolo e
la  dimostrazione da parte dell'ente o istituzione di avere adempiuto
a tutti gli obblighi di legge.