Art. 22.
(Trasferimento dei dirigenti delle      rappresentanze      sindacali
                             aziendali)

  Il   trasferimento   dall'unita'  produttiva  dei  dirigenti  delle
rappresentanze  sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19,
dei  candidati  e  dei  membri  di  commissione  interna  puo' essere
disposto  solo  previo  nulla  osta  delle  associazioni sindacali di
appartenenza.
  Le  disposizioni  di  cui  al  comma precedente ed ai commi quarto,
quinto,  sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine
del  terzo  mese  successivo  a  quello  in  cui  e'  stata eletta la
commissione  interna per i candidati nelle elezioni della commissione
stessa  e  sino  alla  fine  dell'anno  successivo a quello in cui e'
cessato l'incarico per tutti gli altri.