Art. 22. 
             Commercio al minuto e attivita' assimilate 
 
  L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e'  richiesta
dal cliente: 
    1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti  al  minuto
autorizzati in locali aperti  al  pubblico  o  in  spacci  interni  o
mediante apparecchi di distribuzione automatica o per  corrispondenza
o a domicilio o in forma ambulante; 
    2) per le somministrazioni di alimenti  e  bevande  nei  pubblici
esercizi e nelle mense aziendali; 
    3) per le prestazioni di trasporto di persone; 
    4) per le prestazioni alberghiere; 
    5) per le prestazioni di servizi in locali aperti al  pubblico  o
nell'abitazione dei clienti o in forma ambulante. 
  La  disposizione  del  comma  precedente  puo'  essere   dichiarata
applicabile, con decreto del Ministro per le finanze, alle aziende di
credito, alle imprese assicuratrici, alle imprese  telefoniche  e  ad
altre categorie di imprese  che  prestino  servizi  al  pubblico  con
carattere di  uniformita',  frequenza  e  importo  limitato  tali  da
rendere  particolarmente   onerosa   l'osservanza   dell'obbligo   di
fatturazione e degli adempimenti connessi. 
  Nelle ipotesi di cui al numero 1) del primo comma, i cessionari che
acquistano i beni nell'esercizio di una impresa, arte o  professione,
sono obbligati a richiedere la fattura.