Art. 22. Commercio al minuto e attivita' assimilate L'emissione della fattura non e' obbligatoria, se non e' richiesta dal cliente: 1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico o in spacci interni o mediante apparecchi di distribuzione automatica o per corrispondenza o a domicilio o in forma ambulante; 2) per le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi e nelle mense aziendali; 3) per le prestazioni di trasporto di persone; 4) per le prestazioni alberghiere; 5) per le prestazioni di servizi in locali aperti al pubblico o nell'abitazione dei clienti o in forma ambulante. La disposizione del comma precedente puo' essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro per le finanze, alle aziende di credito, alle imprese assicuratrici, alle imprese telefoniche e ad altre categorie di imprese che prestino servizi al pubblico con carattere di uniformita', frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi. Nelle ipotesi di cui al numero 1) del primo comma, i cessionari che acquistano i beni nell'esercizio di una impresa, arte o professione, sono obbligati a richiedere la fattura.