Art. 22.
                   Reddito dominicale dei terreni



Il  reddito  dominicale e' quello che deriva dal possesso, a titolo
di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, di terreni
atti  alla  produzione  agricola, che non costituiscano pertinenze di
fabbricati  urbani  e  non  siano destinati esclusivamente a pubblici
servizi gratuiti o all'esercizio di specifiche attivita' commerciali.