Art. 22. Reddito dominicale dei terreni Il reddito dominicale e' quello che deriva dal possesso, a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, di terreni atti alla produzione agricola, che non costituiscano pertinenze di fabbricati urbani e non siano destinati esclusivamente a pubblici servizi gratuiti o all'esercizio di specifiche attivita' commerciali.