Art. 22.

  Sino  alla  emanazione del regolamento di esecuzione della presente
legge,  le  imprese di cui all'ultimo comma del precedente articolo 4
sono  tenute  a  fornire  al  pubblico  i  listini  tecnici di cui al
medesimo  comma con l'attestazione della rispondenza dei componenti e
delle apparecchiature alle vigenti norme UNI.