(Patto internazionale-art. 22)
                             Articolo 22 
 
  1. Ogni individuo ha diritto alla  liberta'  di  associazione,  che
include il diritto di costituire dei sindacati e di aderirvi  per  la
tutela dei propri interessi. 
  2.  L'esercizio  di  tale  diritto  non  puo'  formare  oggetto  di
restrizioni,  tranne  quelle  stabilite  dalla  legge  e  che   siano
necessarie  in  una  societa'   democratica,   nell'interesse   della
sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, dell'ordine  pubblico,
o per tutelare la sanita' o la morale pubbliche o gli altrui  diritti
e liberta'. Il presente articolo non impedisce di imporre restrizioni
legali all'esercizio di tale diritto da parte dei membri delle  forze
armate e della polizia. 
  3. Nessuna disposizione del presente articolo autorizza  gli  Stati
parti della Convenzione del 1948  dell'Organizzazione  Internazionale
del Lavoro, concernente la liberta' sindacale e la tutela del diritto
sindacale,  a  adottare  delle   misure   legislative   che   causino
pregiudizio - o applicare la legge in modo da causare  pregiudizio  -
alle garanzie previste dalla detta Convenzione.