Art. 22. Servizi di navigazione interna Le passerelle e gli accessi alle navi dovranno essere larghi almeno metri uno, essere idonei al passaggio delle poltrone a rotelle ed avere pendenza modesta, in generale non superiore all'8%, salvo che non siano adottati speciali accorgimenti per garantirne la sicura agibilita' per l'incolumita' delle persone. Sulle navi nelle immediate vicinanze dell'accesso deve essere ricavata una superficie di pavimento opportunamente attrezzata per dislocarvi poltrone a rotelle, salvo gravi difficolta' tecniche. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli aliscafi.