Art. 22.
                 Autotrasporto di persone o di cose

  I  profughi  di  cui  all'articolo  1, che nei Paesi di provenienza
hanno  esercitato,  per  la  durata di almeno un anno, l'attivita' di
autotrasporto  di  persone  o  di  cose e che intendano riprendere la
stessa  attivita'  in  qualsiasi comune, hanno diritto di ottenere, a
domanda da presentarsi alle competenti autorita' entro due anni dalla
data  del  rimpatrio,  le  prescritte  licenze  ed  autorizzazioni di
esercizio, anche in soprannumero.
  Tale  facolta'  puo'  essere esercitata per ottenere il rilascio di
una  sola  licenza  od autorizzazione per ciascuno dei servizi svolti
nel Paese di provenienza.