ART. 22. (Insegnanti abilitati non di ruolo della scuola materna statale con incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980) Gli insegnanti incaricati nelle scuole materne statali, gia' forniti della prescritta abilitazione, i quali abbiano svolto un incarico annuale di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80, sono immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1982. Agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del comma precedente la sede di servizio sara' assegnata a partire dall'anno scolastico 1984-1985 dando precedenza agli insegnanti immessi in ruolo per effetto del precedente articolo 21. L'assegnazione della sede e' disposta secondo modalita' analoghe a quelle previste dal medesimo articolo 21.