ART. 22.
(Insegnanti  abilitati  non di ruolo della scuola materna statale con
          incarico annuale nell'anno scolastico 1979-1980)

  Gli  insegnanti  incaricati  nelle  scuole  materne  statali,  gia'
forniti  della  prescritta  abilitazione,  i  quali abbiano svolto un
incarico  annuale  di insegnamento nell'anno scolastico 1979-80, sono
immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1 settembre 1982.
  Agli  insegnanti  immessi in ruolo per effetto del comma precedente
la  sede  di  servizio sara' assegnata a partire dall'anno scolastico
1984-1985  dando  precedenza  agli  insegnanti  immessi  in ruolo per
effetto del precedente articolo 21.
  L'assegnazione  della sede e' disposta secondo modalita' analoghe a
quelle previste dal medesimo articolo 21.