ART. 22.

  I  coniugi  che  intendono  adottare  devono  presentare domanda al
tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilita' ad
adottare  piu'  fratelli.  E'  ammissibile  la  presentazione di piu'
domande anche successive a piu' tribunali per i minorenni, purche' in
ogni  caso  se  ne  dia  comunicazione. I tribunali cui la domanda e'
presentata   possono   richiedere   copia  degli  atti  di  parte  ed
istruttori,  relativi  ai medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli
atti  possono altresi' essere comunicati d'ufficio. La domanda decade
dopo due anni dalla presentazione e puo' essere rinnovata.
  Il  tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di
cui  all'articolo  6, dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di
cui  al  comma  seguente e sceglie fra le coppie che hanno presentato
domanda  quella  maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze
del minore.
  Le  indagini  dovranno  riguardare  in  particolare  l'attitudine a
educare  il  minore, la situazione personale ed economica, la salute,
l'ambiente  familiare  degli  adottanti,  i motivi per i quali questi
ultimi desiderano adottare il minore.
  Il  tribunale  per  i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il
pubblico  ministero,  gli ascendenti degli adottanti ove esistano, il
minore  che  abbia compiuto gli anni dodici e, se opportuno, anche il
minore  di eta' inferiore, omessa ogni altra formalita' di procedura,
dispone  l'affidamento  preadottivo  e  ne determina le modalita'. Il
minore  che  abbia  compiuto  gli  anni  quattordici deve manifestare
espresso consenso all'affidamento alla coppia prescelta.
  Il  tribunale  per  i  minorenni  deve  in  ogni  caso  informare i
richiedenti  sui  fatti  rilevanti,  relativi al minore, emersi dalle
indagini.
  Non  puo'  essere  disposto  l'affidamento  di  uno  solo  di  piu'
fratelli,  tutti  in stato di adottabilita', salvo che non sussistano
gravi ragioni.
  Il decreto e' comunicato al pubblico ministero ed al tutore.
  Il  provvedimento  di affidamento preadottivo, divenuto definitivo,
e'  trascritto a cura del cancelliere entro dieci giorni sul registro
di cui all'articolo 18.
  Il   tribunale   per   i   minorenni   vigila  sul  buon  andamento
dell'affidamento  preadottivo  direttamente o avvalendosi del giudice
tutelare e dei servizi locali.