Art. 22. (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 10) Estremi degli atti normativi da pubblicare 1. La pubblicazione degli atti normativi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana deve contenere, oltre la data, il numero e l'argomento, gli altri elementi indicati nel regolamento di esecuzione del presente testo unico.