ART. 22. 
                    (Dipendenti di enti pubblici) 
 
  1. Gli enti  pubblici,  previo  nulla  osta  delle  amministrazioni
vigilanti, compresi le strutture del  Servizio  sanitario  nazionale,
gli istituti di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico  e  gli
istituti zooprofilattici  sperimentali,  d'intesa  con  il  Ministero
degli affari esteri, possono collocare in aspettativa, per un periodo
non superiore all'incarico, personale dipendente, da essi autorizzato
all'espletamento di compiti di cooperazione con i  Paesi  in  via  di
sviluppo. 
  2. Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di
cui all'articolo 21 a carico  dell'amministrazione  di  appartenenza.
Solo per il personale delle istituzioni sanitarie di cui al comma  1,
l'intero onere relativo a tali assegni - comprese  le  indennita'  di
aggiornamento e di rischio, ad esclusione di  ogni  altra  indennita'
che si considera assorbita dall'indennita' di servizio  all'estero  -
e'  assunto  dalla  Direzione  generale  per  la  cooperazione   allo
sviluppo. 
  3. Detto personale conserva altresi' il  diritto  alle  prestazioni
assistenziali e previdenziali, i cui contributi sono rimborsati dalla
Direzione   generale    per    la    cooperazione    allo    sviluppo
all'amministrazione di appartenenza.