ART. 22. (Applicazione degli articoli 21 e 22 della legge n. 25 del 1955) 1. Ai rapporti di lavoro istituiti con giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, si applicano, per un periodo di sei mesi, le norme contenute negli articoli 21 e 22 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni. I contratti collettivi di lavoro possono disporre, per lo stesso periodo, un limite massimo retributivo.
Nota all'art. 22, comma 1: - Il testo dell'art. 14 della legge n. 845/1978 (per il titolo della legge si veda la nota all'art. 14, comma 1) e' il seguente: "Art. 14 (Attestato di qualifica). - Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneita' conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera a), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche' esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro. Con il superamento delle prove Finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro, e dell'inquadramento aziendale. Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi". Per quanto concerne il diploma di qualifica, l'articolo unico della legge 31 marzo 1966 n. 205 (Riconoscimento di qualifica ai licenziati degli istituti professionali) come modificato dall'art. 7 della legge 27 ottobre 1969 n. 754) sperimentazione negli istituti professionali) prevede che: "L'alunno che abbia superato o che superi l'esame finale negli istituti professionali consegue un diploma di qualifica, che verra' ai fini dei rapporti contrattuali dopo un periodo di inserimento nel lavoro da definirsi in sede di contrattazione collettiva, o comunque non superiore a tre mesi. Tale qualifica va trascritta sul libretto di lavoro, anche ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni". - Il testo degli articoli 21 e 22 della legge n. 25/1955 (per il titolo si veda la nota dell'art. 21, comma 1) come sostituiti dalla legge 8 luglio 1956, n. 706, e' il seguente: "Art. 21. - Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali e' previsto l'obbligo di tale assicurazione; b) assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1913, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, per le seguenti prestazioni: 1° assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale; 2° assistenza specialistica ambulatoriale; 3° assistenza farmaceutica; 4° assistenza ospedaliera; 5° assistenza ostetrica; c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia; d) assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, per: 1° le prestazioni concernenti la cura; 2° le erogazioni dell'indennita' giornaliera di degenza di cui all'art. 1 della legge 28 febbraio 1953, n. 86; 3° l'erogazione dell'indennita' post-sanatoriale. Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli apprendisti, eccetto l'ipotesi che l'apprendista sia considerato capofamiglia, secondo il disposto dell'art. 15 della presente legge, e per le prestazioni assistenziali previste dalle norme vigenti per i familiari a carico dei lavoratori assicurati". "Art. 22. - Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali di cui al precedente articolo, e' effettuato mediante l'acquisto di apposita marca settimanale del valore complessivo di L. 170 per ogni apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di L. 130 per ogni apprendista non soggetto all'obbligo di detta assicurazione. Il servizio di distribuzione delle suddette marche assicurative e' svolto, con l'osservanza delle norme in vigore per la tenuta delle tessere assicurative per le assicurazioni generali obbligatorie, dell'istituto nazionale della previdenza sociale, il quale ripartisce l'importo fra le gestioni e gli istituti interessati nelle seguenti misure: a) per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, L. 40; b) per l'assicurazione contro le malattie, L. 60; c) per l'assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia, L. 50, di cui L. 38 dovute al fondo per l'adeguamento delle pensioni e L. 12 da valere agli effetti della determinazione della pensione base; d) per l'assicurazione contro la tubercolosi, L. 14; e) per assegni familiari, L. 6. Nessun onere contributivo grava sull'apprendista. Nei casi in cui la misura delle prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali, indicate nell'articolo precedente, e' determinata in relazione all'ammontare della retribuzione, questa in nessun caso potra' essere considerata in cifra inferiore alle L. 300 giornaliere. Resta ferma, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 41, lettera b), del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765. Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a vantaggio della mutualita' o delle categorie interessate, il valore delle marche settimanali, previste nel primo comma, e la misura minima di retribuzione indicata nel comma precedente, possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale". Gli importi relativi all'art. 22 della legge n. 25/1955 soprariportato, sono stati adeguati dall'art. 13 della legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale) e vengono aggiornati, annualmente, in case all'indice ISTAT.