ART. 22.
(Applicazione degli articoli 21 e 22 della legge n. 25 del 1955)
1. Ai rapporti di lavoro istituiti con giovani in possesso di
diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di
attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'articolo 14 della
legge 21 dicembre 1978, n. 845, si applicano, per un periodo di sei
mesi, le norme contenute negli articoli 21 e 22 della legge 19
gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni. I
contratti collettivi di lavoro possono disporre, per lo stesso
periodo, un limite massimo retributivo.
Nota all'art. 22, comma 1:
- Il testo dell'art. 14 della legge n. 845/1978 (per il
titolo della legge si veda la nota all'art. 14, comma 1) e'
il seguente:
"Art. 14 (Attestato di qualifica). - Al termine dei corsi
di formazione professionale volti al conseguimento di una
qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente
partecipato sono ammessi alle prove finali per
l'accertamento dell'idoneita' conseguita. Tali prove
finali, che devono essere conformi a quanto previsto
dall'articolo 18, primo comma, lettera a), sono svolte di
fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi
previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno
comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni
periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonche'
esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro.
Con il superamento delle prove Finali gli allievi
conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai
quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche
valide ai fini dell'avviamento al lavoro, e
dell'inquadramento aziendale.
Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per
l'ammissione ai pubblici concorsi".
Per quanto concerne il diploma di qualifica, l'articolo
unico della legge 31 marzo 1966 n. 205 (Riconoscimento di
qualifica ai licenziati degli istituti professionali) come
modificato dall'art. 7 della legge 27 ottobre 1969 n. 754)
sperimentazione negli istituti professionali) prevede che:
"L'alunno che abbia superato o che superi l'esame finale
negli istituti professionali consegue un diploma di
qualifica, che verra' ai fini dei rapporti contrattuali
dopo un periodo di inserimento nel lavoro da definirsi in
sede di contrattazione collettiva, o comunque non superiore
a tre mesi.
Tale qualifica va trascritta sul libretto di lavoro,
anche ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29
aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni".
- Il testo degli articoli 21 e 22 della legge n. 25/1955
(per il titolo si veda la nota dell'art. 21, comma 1) come
sostituiti dalla legge 8 luglio 1956, n. 706, e' il
seguente:
"Art. 21. - Per gli apprendisti l'applicazione delle
norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si
estende alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie
per le quali e' previsto l'obbligo di tale assicurazione;
b) assicurazione contro le malattie, prevista dalla
legge 11 gennaio 1913, n. 138, e successive modificazioni
ed integrazioni, per le seguenti prestazioni:
1° assistenza sanitaria generica, domiciliare e
ambulatoriale;
2° assistenza specialistica ambulatoriale;
3° assistenza farmaceutica;
4° assistenza ospedaliera;
5° assistenza ostetrica;
c) assicurazione contro l'invalidita' e vecchiaia; d)
assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal regio
decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive
modificazioni ed integrazioni, per:
1° le prestazioni concernenti la cura;
2° le erogazioni dell'indennita' giornaliera di
degenza di cui all'art. 1 della legge 28 febbraio 1953, n.
86;
3° l'erogazione dell'indennita' post-sanatoriale.
Le prestazioni previste dal presente articolo competono
ai soli apprendisti, eccetto l'ipotesi che l'apprendista
sia considerato capofamiglia, secondo il disposto dell'art.
15 della presente legge, e per le prestazioni assistenziali
previste dalle norme vigenti per i familiari a carico dei
lavoratori assicurati".
"Art. 22. - Il versamento dei contributi dovuti per le
assicurazioni sociali di cui al precedente articolo, e'
effettuato mediante l'acquisto di apposita marca
settimanale del valore complessivo di L. 170 per ogni
apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
e di L. 130 per ogni apprendista non soggetto all'obbligo
di detta assicurazione.
Il servizio di distribuzione delle suddette marche
assicurative e' svolto, con l'osservanza delle norme in
vigore per la tenuta delle tessere assicurative per le
assicurazioni generali obbligatorie, dell'istituto
nazionale della previdenza sociale, il quale ripartisce
l'importo fra le gestioni e gli istituti interessati nelle
seguenti misure:
a) per l'assicurazione contro gli infortuni e le
malattie professionali, L. 40;
b) per l'assicurazione contro le malattie, L. 60;
c) per l'assicurazione contro l'invalidita' e
vecchiaia, L. 50, di cui L. 38 dovute al fondo per
l'adeguamento delle pensioni e L. 12 da valere agli effetti
della determinazione della pensione base;
d) per l'assicurazione contro la tubercolosi, L. 14;
e) per assegni familiari, L. 6.
Nessun onere contributivo grava sull'apprendista.
Nei casi in cui la misura delle prestazioni derivanti
dalle assicurazioni sociali, indicate nell'articolo
precedente, e' determinata in relazione all'ammontare della
retribuzione, questa in nessun caso potra' essere
considerata in cifra inferiore alle L. 300 giornaliere.
Resta ferma, nell'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, l'applicazione della
disposizione contenuta nell'art. 41, lettera b), del regio
decreto 17 agosto 1935, n. 1765.
Nel corso del primo quinquennio di applicazione della
presente legge, se particolari esigenze lo richiedano a
vantaggio della mutualita' o delle categorie interessate,
il valore delle marche settimanali, previste nel primo
comma, e la misura minima di retribuzione indicata nel
comma precedente, possono essere modificati con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale".
Gli importi relativi all'art. 22 della legge n. 25/1955
soprariportato, sono stati adeguati dall'art. 13 della
legge 3 giugno 1975, n. 160 (Norme per il miglioramento dei
trattamenti pensionistici e per il collegamento alla
dinamica salariale) e vengono aggiornati, annualmente, in
case all'indice ISTAT.