Art. 22.
  Eventuali   modifiche   al  presente  decreto,  non  riguardanti  i
precedenti articoli 17, 18 e 19 e comunque i  compiti  affidati  alla
"dogana",  potranno  essere apportate dal Ministro dell'agricoltura e
delle foreste con proprio decreto, sentito in proposito  il  Ministro
delle finanze.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, addi' 28 gennaio 1988
                                            Il Ministro
                                   dell'agricoltura e delle foreste
                                             PANDOLFI
Il Ministro delle finanze
          GAVA
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI