Art. 22. (Votazione) 1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte in un unico modello, predeterminato dal Consiglio nazionale con il timbro del consiglio dell'ordine regionale o provinciale degli psicologi. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, immediatamente prima dell'inizio della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scritatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto. 2. L'elettore non puo' votare per un numero di candidati superiore alla meta' di quelli da eleggere. Eventuali arrotondamenti sono calcolati per eccesso. 3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. 4. I componetti eletti che sono venuti a mancare per qualsiasi causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella gradutaoria, che per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. Qualora venga a mancare la meta' dei consiglieri si procede a nuove elezioni.