Art. 22. 
 
                             (Votazione) 
 
  1.  Le  schede  per  la  prima  e  la  seconda  convocazione   sono
predisposte  in  un  unico  modello,  predeterminato  dal   Consiglio
nazionale  con  il  timbro  del  consiglio  dell'ordine  regionale  o
provinciale  degli   psicologi.   Esse,   con   l'indicazione   della
convocazione cui si  riferiscono,  immediatamente  prima  dell'inizio
della votazione, sono firmate all'esterno da uno degli scritatori, in
un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto. 
  2. L'elettore non puo' votare per un numero di candidati  superiore
alla meta' di  quelli  da  eleggere.  Eventuali  arrotondamenti  sono
calcolati per eccesso. 
  3. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di
voti. 
  4. I componetti eletti che sono  venuti  a  mancare  per  qualsiasi
causa sono sostituiti dai candidati, compresi nella gradutaoria,  che
per minor numero di voti ricevuti seguono immediatamente nell'ordine. 
Qualora venga a mancare la meta' dei consiglieri si procede  a  nuove
elezioni.