ART. 22. 
                      (Adozione dei programmi). 
1. I programmi di intervento nei bacini  di  rilievo  nazionale  sono
adottati dai competenti comitati istituzionali. 
2. I programmi triennali di intervento relativi ai bacini di  rilievo
interregionale sono adottati d'intesa dalle regioni; in  mancanza  di
intesa si applica il comma 4 dell'articolo 20. 
3. Alla adozione dei programmi di intervento nei  bacini  di  rilievo
regionale provvedono le regioni competenti. 
4. Entro il 31 dicembre del penultimo anno del programma triennale in
corso, i programmi di intervento, adottati secondo  le  modalita'  di
cui ai commi  precedenti,  sono  trasmessi  al  Ministro  dei  lavori
pubblici - presidente del Comitato nazionale per la difesa del suolo,
affinche' entro il successivo 30 giugno, sulla base delle  previsioni
contenute nei programmi, e  sentito  il  Comitato  nazionale  per  la
difesa del suolo, trasmetta al Ministro del tesoro l'indicazione  del
fabbisogno finanziario per il  successivo  triennio,  ai  fini  della
predisposizione del disegno di legge finanziaria. 
5. La scadenza  di  ogni  programma  triennale  e'  stabilita  al  31
dicembre dell'ultimo anno del triennio e  le  somme  autorizzate  per
l'attuazione del programma per  la  parte  eventualmente  non  ancora
impegnata alla predetta data sono destinate ad incrementare il  fondo
del programma triennale successivo per l'attuazione degli  interventi
previsti dal programma triennale in corso o dalla sua revisione. 
6. L'approvazione del programma triennale produce gli effetti di  cui
all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, con riferimento all'accertamento di conformita' ed alle
intese di cui al citato articolo 81. 
 
          Nota all'art. 22:
          L'art.  81  del  piu' volte citato D.P.R. n. 616/1977 e' il
          seguente:
          "Art.  81  (Competenze  dello  Stato). - Sono di competenza
          dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
           a)  l'identificazione,  nell'esercizio  della  funzione di
          indirizzo e di coordinamento di cui all'art. 3 della  legge
          n.  382 del 1975, delle linee fondamentali dell'assetto del
          territorio  nazionale,  con  particolare  riferimento  alla
          articolazione  territoriale  degli  interventi di interesse
          statale  ed  alla  tutela  ambientale  ed   ecologica   del
          territorio nonche' alla difesa del suolo;
           b)  la  formazione  e  l'aggiornamento degli elenchi delle
          zone dichiarate  sismiche  e  l'emanazione  delle  relative
          norme tecniche per le costruzioni nelle stesse.
          Per  le  opere  da  eseguirsi  da amministrazioni statali o
          comunque   insistenti   su   aree   del   demanio   statale
          l'accertamento  della  conformita'  alle prescrizioni delle
          norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per  le
          opere destinate alla difesa militare, e' fatto dallo Stato,
          d'intesa con la regione interessata.
          La  progettazione  di  massima  ed  esecutiva  delle  opere
          pubbliche di interesse statale, da  realizzare  dagli  enti
          istituzionalmente  competenti,  per quanto concerne la loro
          localizzazione e le scelte del tracciato se difforme  dalle
          prescrizioni   e  dai  vincoli  delle  norme  o  dei  piani
          urbanistici  ed  edilizi,  e'  fatta   dall'amministrazione
          statale competente d'intesa con le regioni interessate, che
          devono sentire preventivamente  gli  enti  locali  nel  cui
          territorio sono previsti gli interventi.
          Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data
          di ricevimento da parte  delle  regioni  del  programma  di
          intervento,  e  il  Consiglio  dei  Ministri ritiene che si
          debba  procedere  in  difformita'  dalla  previsione  degli
          strumenti  urbanistici,  si provvede sentita la commissione
          interparlamentare per le questioni  regionali  con  decreto
          del  Presidente  della  Repubblica previa deliberazione del
          Consiglio dei Ministri  su  proposta  del  Ministro  o  dei
          Ministri competenti per materia.
          I progetti di investimento di cui all'art. 14 della legge 6
          ottobre 1971, n. 853, sono comunicati alla regione nel  cui
          territorio  essi devono essere realizzati. Le regioni hanno
          la facolta' di promuovere la deliberazione del CIPE di  cui
          al quarto comma dello stesso articolo.
          Resta  fermo  quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973,
          n. 880, concernente la localizzazione degli impianti per la
          produzione  di  e  ergia  elettrica  e dalla legge 2 agosto
          1975, n. 393, relativa a norme sulla  localizzazione  delle
          centrali  elettronucleari e sulla produzione e sull'impiego
          di energia elettrica e dalla legge  24  dicembre  1976,  n.
          898, per le servitu' militari".