Art. 22. 
                      (Servizi pubblici locali) 
1. I comuni e le province, nell'ambito delle  rispettive  competenze,
provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto
produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali. 
2. I servizi riservati in via esclusiva ai  comuni  e  alle  province
sono stabiliti dalla legge. 
3. I comuni e le province possono gestire i  servizi  pubblici  nelle
seguenti forme: 
a)  in  economia,  quando  per  le  modeste  dimensioni  o   per   le
caratteristiche  del  servizio  non  sia  opportuno  costituire   una
istituzione o una azienda; 
b) in  concessione  a  terzi,  quando  sussistano  ragioni  tecniche,
economiche e di opportunita' sociale; 
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu' servizi
di rilevanza economica ed imprenditoriale; 
d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi  sociali  senza
rilevanza imprenditoriale; 
e) a mezzo di societa' per  azioni  a  prevalente  capitale  pubblico
locale, qualora si renda opportuna,  in  relazione  alla  natura  del
servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti  pubblici  o
privati.