Art. 22. 
  1. Il primo comma dell'art. 1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e' sostituito dal seguente: 
  "Nelle  societa'  con  azioni  quotate  in  borsa  le  funzioni  di
controllo della regolare tenuta  della  contabilita'  sociale,  della
corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili
e dell'osservanza delle norme stabilite  dall'art.  2426  del  codice
civile per la valutazione del patrimonio sociale  sono  attribuite  a
una societa' di revisione iscritta nell'albo  speciale  previsto  dal
successivo art. 8. La societa' di revisione provvede, altresi',  alla
certificazione del bilancio ai sensi del successivo art.  4,  nonche'
alla certificazione del bilancio consolidato, se  sussiste  l'obbligo
della sua redazione. Restano ferme le altre attribuzioni spettanti al
collegio sindacale, a norma del codice civile, comprese quelle  indi-
cate nell'art. 2426, n. 5, dello stesso codice.". 
 
          Nota all'art. 22:
             - Il D.P.R. n. 136/1975 reca: "Attuazione  della  delega
          di  cui  all'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974,
          n.  216,  concernente   il   controllo   contabile   e   la
          certificazione   dei  bilanci  della  societa'  per  azioni
          quotate in borsa". Si trascrive il testo del relativo  art.
          1, come modificato dal decreto qui pubblicato:
             "Art.   1   (Controllo   della   contabilita'   e  della
          valutazione del patrimonio sociale). - Nella  societa'  con
          azioni  quotate  in  borsa  le  funzioni di controllo della
          regolare   tenuta   della   contabilita'   sociale,   della
          corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture
          contabili e dell'osservanza delle norme stabilite dall'art.
          2426  del  codice  civile per la valutazione del patrimonio
          sociale  sono  attribuite  a  una  societa'  di   revisione
          iscritta nell'albo speciale previsto dal successivo art. 8.
          La   societa'   di   revisione   provvede,  altresi',  alla
          certificazione del bilancio ai sensi del successivo art. 4,
          nonche' alla certificazione del  bilancio  consolidato,  se
          sussiste  l'obbligo  della  sua redazione. Restano ferme le
          altre attribuzioni spettanti al collegio sindacale, a norma
          del codice civile, comprese quelle indicate nell'art. 2426,
          n. 5 dello stesso codice.
             La societa' di revisione ha diritto  di  ottenere  dagli
          amministratori  della  societa'  documenti  e notizie utili
          alla revisione e puo' procedere ad accertamenti,  ispezioni
          e  controlli informando il collegio sindacale dei fatti che
          ritiene censurabili, per gli adempimenti di competenza  del
          collegio  stesso  a  norma del secondo comma dell'art. 2408
          del codice civile.
             Le relazioni di certificazione, i pareri espressi e  gli
          accertamenti  eseguiti  dalla  societa' di revisione devono
          risultare da apposito  libro,  da  tenersi,  a  cura  della
          stessa,   nella   sede   della   societa'   alla  quale  si
          riferiscono. Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma
          dell'art. 2421 del codice civile.
             Alla  societa' di revisione si applicano le disposizioni
          del primo comma dell'art. 2407 del codice civile".