ART. 22 - DIPENDENTI STUDENTI 1.- I dipendenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio nelle scuole di istruzione primaria, secondaria e universitaria, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami compatibilmente con le esigenze di servizio. Ai predetti dipendenti, in occasione degli esami, saranno concessi permessi retribuiti nelle seguenti misure computate in giorni di calendario: a) giorni 5 per gli esami di scuole medie inferiori; b) giorni 8 per gli esami di scuole medie superiori; c) giorni 1 per ogni esame universitario compresa la discussione della tesi di laurea. 2.- Nel caso che il dipendente venga respinto potra' usufruire dei suddetti permessi per esami solamente per la seconda volta, purche' detti esami abbiano esito positivo. 3.- I dipendenti che intendono frequentare corsi di studio presso Istituti pubblici riconosciuti e parificati, al fine di conseguire il titolo di scuola media dell'obbligo o di migliorare ed ampliare la propria preparazione e/o formazione professionale in materie, settori e campi di stretto interesse aziendale, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti, nella misura di 150 ore triennali procapite e nei limiti di un monte ore globale distribuito tra tutti i dipendenti dell'Azienda. Il monte ore complessivo di permessi retribuiti a carico dell'Azienda ed a disposizione dei dipendenti per l'esercizio del diritto allo studio sara' determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando ore 150 per un fattore pari al dodicesimo del numero totale dei dipendenti occupati a tale data. Le 150 ore pro-capite per triennio potranno essere usufruibili mediante concentrazione anche in un solo anno, previa richiesta del dipendente e conseguente accettazione della direzione del personale, ove non ostino motivate esigenze di servizio. 4.- I dipendenti che contemporaneamente potranno assentarsi dall'unita' produttiva per frequentare corsi di studio, non dovranno superare in ciascun turno lavorativo il 3% del totale degli occupati nel turno stesso; nell'unita' produttiva dovra' essere comunque garantito, in ogni reparto lo svolgimento della normale attivita'. Il dipendente che chiedera' di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del presente articolo, dovra' specificare il corso di studio al quale intende partecipare, presentando domanda scritta all'Azienda nei termini e con le modalita' che saranno previste dalla Direzione; il corso di studio predetto dovra' comunque comportare la frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, a un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. I dipendenti dovranno fornire all'Azienda un certificato di iscrizione al corso e successivi certificati di frequenza, a cadenze non inferiori al trimestre, con l'indicazione delle ore relative. I permessi retribuiti gia' concessi e non giustificati da adeguata documentazione, verranno considerati come congedo ordinario (ferie).