ART. 22 - DIPENDENTI STUDENTI
1.- I dipendenti iscritti e frequentanti  corsi  regolari  di  studio
nelle  scuole  di  istruzione  primaria,  secondaria e universitaria,
statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al
rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di  lavoro
che  agevolino  la  frequenza  ai  corsi e la preparazione agli esami
compatibilmente con le esigenze di servizio. Ai predetti  dipendenti,
in  occasione degli esami, saranno concessi permessi retribuiti nelle
seguenti misure computate in giorni di calendario:
  a) giorni 5 per gli esami di scuole medie inferiori;
  b) giorni 8 per gli esami di scuole medie superiori;
  c) giorni 1 per ogni esame universitario  compresa  la  discussione
della tesi di laurea.
2.-  Nel  caso  che il dipendente venga respinto potra' usufruire dei
suddetti permessi per esami solamente per la seconda  volta,  purche'
detti esami abbiano esito positivo.
3.-  I  dipendenti  che  intendono frequentare corsi di studio presso
Istituti pubblici riconosciuti e parificati, al fine di conseguire il
titolo di scuola media dell'obbligo o di migliorare  ed  ampliare  la
propria preparazione e/o formazione professionale in materie, settori
e  campi  di  stretto  interesse  aziendale,  potranno  usufruire,  a
richiesta, di permessi retribuiti, nella misura di 150 ore  triennali
procapite  e nei limiti di un monte ore globale distribuito tra tutti
i dipendenti dell'Azienda.  Il  monte  ore  complessivo  di  permessi
retribuiti a carico dell'Azienda ed a disposizione dei dipendenti per
l'esercizio  del  diritto allo studio sara' determinato all'inizio di
ogni triennio moltiplicando ore 150 per un fattore pari al dodicesimo
del numero totale dei dipendenti occupati a tale  data.  Le  150  ore
pro-capite   per   triennio   potranno  essere  usufruibili  mediante
concentrazione anche in un solo anno, previa richiesta del dipendente
e conseguente accettazione della direzione  del  personale,  ove  non
ostino motivate esigenze di servizio.
4.-   I   dipendenti   che   contemporaneamente  potranno  assentarsi
dall'unita' produttiva per frequentare corsi di studio, non  dovranno
superare  in ciascun turno lavorativo il 3% del totale degli occupati
nel turno  stesso;  nell'unita'  produttiva  dovra'  essere  comunque
garantito,  in  ogni  reparto lo svolgimento della normale attivita'.
Il dipendente che chiedera' di assentarsi con permessi retribuiti  ai
sensi del presente articolo, dovra' specificare il corso di studio al
quale  intende  partecipare,  presentando domanda scritta all'Azienda
nei termini e con le modalita' che saranno previste dalla  Direzione;
il  corso di studio predetto dovra' comunque comportare la frequenza,
anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, a un  numero  di
ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. I dipendenti
dovranno  fornire all'Azienda un certificato di iscrizione al corso e
successivi certificati di  frequenza,  a  cadenze  non  inferiori  al
trimestre,   con   l'indicazione   delle  ore  relative.  I  permessi
retribuiti   gia'   concessi   e   non   giustificati   da   adeguata
documentazione, verranno considerati come congedo ordinario (ferie).