Art. 22.
                        Accessi e diramazioni
  1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario  della
strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni
dalla  strada  ai  fondi  o fabbricati laterali, ne' nuovi innesti di
strade soggette a uso pubblico o privato.
  2. Gli accessi o le diramazioni gia' esistenti,  ove  provvisti  di
autorizzazione,  devono  essere  regolarizzati  in  conformita'  alle
prescrizioni di cui al presente titolo.
  3. I passi  carrabili  devono  essere  individuati  con  l'apposito
segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
  4.  Sono  vietate  trasformazioni  di accessi o di diramazioni gia'
esistenti  e  variazioni  nell'uso  di   questi,   salvo   preventiva
autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
  5.  Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario puo'
negare l'autorizzazione di cui al comma 1.
  6.  Chiunque  ha  ottenuto  l'autorizzazione  deve   realizzare   e
mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la
sezione dei medesimi, ne' le caratteristiche plano-altimetriche della
sede stradale.
  7.   Il  regolamento  indica  le  modalita'  di  costruzione  e  di
manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
  8.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  di  accessi  a  servizio  di
insediamenti  di  qualsiasi tipo e' subordinato alla realizzazione di
parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.
  9. Nel caso di proprieta' naturalmente incluse o risultanti tali  a
seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilita', nei
casi  di impossibilita' di regolarizzare in linea tecnica gli accessi
esistenti, nonche' in caso di forte densita' degli accessi  stessi  e
ogni  qualvolta  le  caratteristiche  plano-altimetriche  nel  tratto
stradale interessato dagli accessi  o  diramazioni  non  garantiscano
requisiti  di  sicurezza  e  fluidita'  per  la  circolazione, l'ente
proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per  l'accesso  o
la  diramazione  subordinatamente  alla  realizzazione di particolari
opere quali innesti attrezzati,  intersezioni  a  livelli  diversi  e
strade  parallele,  anche se le stesse, interessando piu' proprieta',
comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione
e la manutenzione delle opere stesse.
  10. Il Ministro dei lavori pubblici stabilisce con proprio decreto,
per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in  funzione
del   traffico   interessante   le  due  arterie  intersecantisi,  le
caratteristiche  tecniche  da  adottare  nella  realizzazione   degli
accessi  e  delle  diramazioni,  nonche'  le  condizioni  tecniche  e
amministrative che dovranno dall'ente proprietario  essere  tenute  a
base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. E' comunque vietata
l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a
livelli  sfalsati,  nonche'  lungo  le  corsie  di accelerazione e di
decelerazione.
  11.  Chiunque  apre  nuovi  accessi  o  nuove diramazioni ovvero li
trasforma  o  ne  varia  l'uso   senza   l'autorizzazione   dell'ente
proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi
di  autorizzazione,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.  La
violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo
del  ripristino  dei  luoghi,  a  carico dell'autore della violazione
stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo  I,  sezione  II,
del  titolo  VI.  La  sanzione  accessoria non si applica se le opere
effettuate  possono  essere  regolarizzate  mediante   autorizzazione
successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria.
  12.  Chiunque  viola  le altre disposizioni del presente articolo e
del  regolamento  e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa   del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.