Art. 22. Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali 1. Nei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio che durante il quadriennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, e' attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. 2. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.
Nota all'art. 22: - Per il testo del comma 4- bis dell'art. 15 della sopra citata legge n. 55/1990 si veda la precedente nota dell'art. 20.