Art. 22. 
            Uso della denominazione "camera di commercio" 
  1. Oltre agli  enti  disciplinati  dalla  presente  legge,  possono
assumere  nel  territorio  nazionale  la  denominazione  "camera   di
commercio" le associazioni cui partecipino enti ed imprese italiani e
di  altro  Stato   riconosciuto   dallo   Stato   italiano,   i   cui
amministratori cittadini italiani non abbiano riportato condanne  per
reati punibili con la reclusione e  i  cui  amministratori  cittadini
stranieri  siano  in  possesso  di  benestare  della   rappresentanza
diplomatica  dello  Stato  di  appartenenza  e  abbiano  ottenuto  il
riconoscimento di cui alla legge 1 luglio 1970, n. 518, ovvero  siano
iscritti in un apposito albo, disciplinato con decreto  del  Ministro
del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro degli  affari
esteri, tenuto presso la sezione separata di cui all'articolo 1 dello
statuto dell'Unioncamere, approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947. 
  2. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, tutti gli altri organismi che usino la  denominazione  "camera
di commercio" e che non risultino disciplinati dalla  presente  legge
sono  tenuti  a  mutare  la  propria  denominazione.   In   caso   di
inosservanza, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un
minimo di lire cinque milioni ad un massimo di lire dieci milioni  e,
previa  diffida  a  provvedere  al  mutamento  di  denominazione  nei
successivi trenta giorni, a tale mutamento si  provvede  con  decreto
del presidente del tribunale territorialmente competente, con oneri a
carico degli amministratori. 
 
          Note all'art. 22:
             - La legge n. 518/1970 reca: "Riordinamento delle camere
          di commercio italiane all'estero".
             - Il D.P.R. n. 947/1985 (Approvazione del nuovo  statuto
          dell'Unione  italiana delle camere di commercio, industria,
          artigianato e agricoltura, in Roma)  e'  stato  pubblicato,
          sotto  forma  di comunicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 57
          del 10 marzo 1986.