Art. 22. 
                       (Agevolazioni fiscali) 
  1. Per  la  trasformazione  in  societa'  e  in  cooperative  delle
compagnie  e  dei  gruppi  portuali,  nonche'  delle   organizzazioni
portuali, si applica il disposto dell'articolo 122  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 
  2. Le operazioni di  cui  al  comma  1  sono  soggette  ad  imposta
sostitutiva di quelle di registro, ipotecarie  e  catastali  e  delle
tasse sulle  concessioni  governative  nella  misura  fissa  di  lire
100.000;  tali   operazioni   non   costituiscono   presupposto   per
l'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  si  applicano  anche  ai
gruppi  ormeggiatori  e  barcaioli  che  intendano  trasformarsi   in
societa' e in cooperative secondo i tipi previsti nel  libro  quinto,
titoli V e VI, del codice civile. 
 
          Nota all'art. 22:
             -  Il  D.P.R.  n. 917/1986, reca: "Approvazione del t.u.
          delle imposte sui redditi". L'art. 122 cosi' recita:
             "Art. 122. (Trasformazione  della  societa').  -  1.  La
          trasformazione  della societa' non costituisce realizzo ne'
          distribuzione delle plusvalenze e  minusvalenze  dei  beni,
          comprese  quelle  relative  alle  rimanenze  e il valore di
          avviamento.
             2. In caso di trasformazione di  una  societa'  soggetta
          all'imposta   sul   reddito  delle  persone  giuridiche  in
          societa' non soggetta  a  tale  imposta,  o  viceversa,  il
          reddito  del  periodo  compreso tra l'inizio del periodo di
          imposta e la data in cui ha effetto  la  trasformazione  e'
          determinato secondo le disposizioni applicabili prima della
          trasformazione  in  base  alle risultanze di apposito conto
          dei profitti e delle perdite.
             3. Nel  caso  di  trasformazione  di  una  societa'  non
          soggetta  all'imposta  sul reddito delle persone giuridiche
          in societa' soggetta a tale imposta le  riserve  costituite
          prima  della  trasformazione  con  utili imputati ai soci a
          norma dell'art. 5, se dopo la  trasformazione  siano  state
          iscritte  in  bilancio  con indicazione della loro origine,
          non concorrono a formare il reddito dei  soci  in  caso  di
          distribuzione  e  l'imputazione  di  esse  a  capitale  non
          comporta l'applicazione del comma 2 dell'art. 44.
             4. Nel caso di trasformazione di una  societa'  soggetta
          all'imposta   sul   reddito  delle  persone  giuridiche  in
          societa' non soggetta a tale imposta le riserve  costituite
          prima  della trasformazione, escluse quelle di cui al comma
          1 dell'art. 44, sono imputate ai soci, a norma dell'art. 5:
          a) nel periodo di imposta  in  cui  vengono  distribuite  o
          utilizzate  per  scopi  diversi  dalla copertura di perdite
          d'esercizio, se dopo la trasformazione  siano  iscritte  in
          bilancio con indicazione della loro origine; b) nel periodo
          d'imposta  successivo  alla  trasformazione,  se  non siano
          iscritte in bilancio o vi siano  iscritte  senza  la  detta
          indicazione.  Ai  soci  compete  in  entrambe le ipotesi il
          credito di imposta di cui all'art. 14 a condizione  che  la
          dichiarazione   dei   redditi   della   societa'  rechi  le
          indicazioni  prescritte  nel  comma  7  dell'art.  105;  il
          credito d'imposta non spetta per le riserve di cui al comma
          2 e alla lettera a) del comma 6 dell'art. 105 ed e' ridotto
          al 36 per cento per quelle di cui al comma 4  dello  stesso
          articolo".