Art. 22. Funzioni del consiglio scolastico provinciale 1. Il consiglio scolastico provinciale: a) esprime pareri al provveditore agli studi e alla regione sui piani annuali e pluriennali di sviluppo e di distribuzione territoriale delle istituzioni scolastiche ed educative, indicandone le priorita', tenendo conto delle proposte dei consigli scolastici distrettuali della provincia; tali pareri sono vincolanti per le materie demandate alla competenza del provveditore agli studi; b) indica i criteri generali per il coordinamento a livello provinciale dei servizi di orientamento scolastico, di medicina scolastica e di assistenza psico-pedagogica, tenuto conto dei programmi formulati dai consigli scolastici distrettuali; c) approva i piani provinciali istitutivi dei corsi di istruzione ed educazione degli adulti; d) formula al Ministro della pubblica istruzione e alla regione proposte per il coordinamento delle iniziative in materia di adempimento dell'obbligo scolastico, di attuazione del diritto allo studio, nonche' di educazione permanente; e) accerta e indica il fabbisogno di edilizia scolastica per la formulazione dei relativi piani di finanziamento; f) determina i criteri generali per l'utilizzazione, al di fuori dell'orario scolastico, dei locali e delle attrezzature delle scuole ed esprime al provveditore agli studi parere in ordine al piano di utilizzazione degli edifici e locali scolastici disponibili; g) esprime al provveditore agli studi pareri obbligatori sui ritardi di promozione, sulla decadenza e sulla dispensa dal servizio, sulla riammissione in servizio del personale docente della scuola materna, elementare e media; h) esprime al provveditore agli studi parere vincolante sui trasferimenti d'ufficio del personale docente della scuola materna, elementare e media per accertata situazione di incompatibilita' di permanenza nella scuola o nella sede; i) esprime al provveditore agli studi parere obbligatorio sulle proposte di ripartizione dei fondi destinati alle spese di funzionamento dei distretti scolastici, dei circoli didattici e degli istituti; l) formula annualmente una relazione sull'andamento generale dell'attivita' scolastica e dei servizi scolastici della provincia, anche sulla base delle relazioni dei consigli scolastici distrettuali, dei consigli di circolo e di istituto e dell'amministrazione scolastica periferica; m) esprime parere sul piano predisposto dal provveditore agli studi al fine di favorire la realizzazione del nuovo ordinamento della scuola elementare e di garantire la necessaria disponibilita' di organico; n) esercita le competenze previste dall'articolo 105 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 in ordine all'organizzazione dei corsi di studio per i docenti sull'educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' sul fenomeno criminoso nel suo insieme; o) compila gli elenchi del personale docente per la nomina nelle commissioni giudicatrici di concorsi come previsto dall' articolo 404, comma 4. p) predispone programmi e forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni sordomuti come previsto dall'articolo 323, comma 4. q) esprime parere al provveditore agli studi in ordine ai ricorsi proposti contro le decisioni in materia disciplinare degli alunni, adottate dai consigli di classe e dalla giunta esecutiva degli istituti; r) provvede su ogni altro argomento devoluto alla sua competenza in merito alla organizzazione e al funzionamento della scuola e ad ogni altra attivita' ad essa connessa e si pronunzia su tutte le questioni che il provveditore agli studi ritenga di sottoporgli;. s) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza. 2. Il consiglio scolastico provinciale funziona unitariamente per le materie comuni a tutte le scuole e si articola, con regolamento interno, in sezioni verticali per singole materie e orizzontali per gradi di scuola, anche agli effetti dell'esame dei ricorsi relativi alle sanzioni disciplinari comminate agli alunni. 3. La giunta esecutiva prepara i lavori del consiglio scolastico provinciale, fissa l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere del consiglio stesso. 4. I consigli di disciplina hanno competenza in materia disciplinare relativamente al personale docente della scuola materna, elementare e media. 5. Salvo che non sia diversamente disposto, sulle questioni attinenti allo stato giuridico del personale docente il consiglio scolastico provinciale delibera per sezione orizzontale relativa al settore di scuola a cui appartiene il personale interessato con la sola presenza della componente direttiva e docente.