(Convenzione - art. 22)
    


                     Articolo 22
       Isole di rifugio sulla carreggiata
Senza  pregiudizio  delle  disposizioni  dell'articolo  10   della
presente Convenzione, ogni conducente puo' lasciare alla sua destra o
alla  sua  sinistra  le  isole  di  rifugio, i salvagenti e gli altri
dispositivi posti sulla carreggiata  sulla  quale  egli  circola,  ad
eccezione dei casi seguenti:
a)      quando  il  segnale  impone  il  passaggio su uno dei lati
dell'isola di rifugio, del salvagente o del dispositivo;
b)   quando l'isola di rifugio, il salvagente o il dispositivo  e'
sull'asse  di  una carreggiata su cui la circolazione avviene nei due
sensi; in quest'ultimo caso, il conducente deve lasciare  l'isola  di
rifugio,  il  salvagente  o  il dispositivo dal lato opposto a quello
corrispondente al senso della circolazione.