Articolo 22 Isole di rifugio sulla carreggiata Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 10 della presente Convenzione, ogni conducente puo' lasciare alla sua destra o alla sua sinistra le isole di rifugio, i salvagenti e gli altri dispositivi posti sulla carreggiata sulla quale egli circola, ad eccezione dei casi seguenti: a) quando il segnale impone il passaggio su uno dei lati dell'isola di rifugio, del salvagente o del dispositivo; b) quando l'isola di rifugio, il salvagente o il dispositivo e' sull'asse di una carreggiata su cui la circolazione avviene nei due sensi; in quest'ultimo caso, il conducente deve lasciare l'isola di rifugio, il salvagente o il dispositivo dal lato opposto a quello corrispondente al senso della circolazione.