Art. 22. 
                          P e r s o n a l e 
  1. I rapporti  di  lavoro  dei  dipendenti  delle  fondazioni  sono
disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle  leggi  sui
rapporti di lavoro  subordinato  nell'impresa  e  sono  costituiti  e
regolati contrattualmente. 
  2. Al  personale  artistico  e  tecnico  della  fondazione  non  si
applicano le disposizioni dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962,  n.
230. 
  3. L'art. 2103 del codice civile si applica al personale artistico,
a condizione che esso superi la verifica di idoneita'  professionale,
nei modi disciplinati dalla contrattazione collettiva. 
  4. La retribuzione  del  personale  e'  determinata  dal  contratto
collettivo nazionale di lavoro. Resta riservato alla fondazione  ogni
diritto  di  sfruttamento  economico   degli   spettacoli   prodotti,
organizzati o comunque rappresentati, ed in generale delle esecuzioni
musicali svolte nell'ambito del rapporto di lavoro. 
  5. La trasformazione dei soggetti di cui all'art.  2  del  presente
decreto in fondazioni non costituisce di per se' causa di risoluzione
del rapporto  di  lavoro  con  il  personale  dipendente,  che  abbia
rapporto a tempo indeterminato in  corso  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. I dipendenti conservano i  diritti  loro
derivanti    dall'anzianita'     raggiunta     anteriormente     alla
trasformazione. 
 
          Note all'art. 22:
             - Il testo dell'art. 2 della legge 18  aprile  1962,  n.
          230, e' il seguente:
             "Art.  2. - Il termine del contratto a tempo determinato
          puo'   essere,   con   il    consenso    del    lavoratore,
          eccezionalmente  prorogato,  non piu' di una volta e per un
          tempo non superiore alla  durata  del  contratto  iniziale,
          quando la proroga sia richiesta da esigenze contingibili ed
          imprevedibili   e   si   riferisca  alla  stessa  attivita'
          lavorativa per la quale il contratto e' stato  stipulato  a
          tempo determinato, ai sensi del secondo comma dell'articolo
          precedente.
             Se  il  rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del
          termine inizialmente fissato o  successivamente  prorogato,
          il  contratto  si considera a tempo indeterminato fin dalla
          data della prima assunzione del lavoratore. Il contratto si
          considera  egualmente  a  tempo  indeterminato  quando   il
          lavoratore  venga  riassunto  a termine entro un periodo di
          quindici ovvero trenta giorni dalla data di scadenza di  un
          contratto di durata rispettivamente inferiore o superiore a
          sei  mesi  e,  in ogni caso, quando si tratti di assunzioni
          successive a termine  intese  ad  eludere  le  disposizioni
          della presente legge".
             -  Il  testo  dell'art.  2103  del  codice  civile e' il
          seguente:
             "Art. 2103 (Mansioni del lavoratore). - Il prestatore di
          lavoro deve essere adibito alle mansioni per  le  quali  e'
          stato  assunto  o  a  quelle  corrispondenti alla categoria
          superiore che  abbia  successivamente  acquisito  ovvero  a
          mansioni  equivalenti  alle  ultime  effettivamente svolte,
          senza alcuna diminuzione della retribuzione.   Nel caso  di
          assegnazione  a mansioni superiori il prestatore ha diritto
          al  trattamento  corrispondente  all'attivita'  svolta,   e
          l'assegnazione  stessa  diviene definitiva, ove la medesima
          non  abbia  avuto  luogo  per  sostituzione  di  lavoratore
          assente  con  diritto alla conservazione del posto, dopo un
          periodo fissato dai contratti collettivi,  e  comunque  non
          superiore  a  tre  mesi. Egli non puo' essere trasferito da
          una unita' produttiva ad un'altra  se  non  per  comprovate
          ragioni tecniche, organizzative e produttive.
             Ogni patto contrario e' nullo".