Art. 22. Aggiornamento e modifica delle prescrizioni 1. Sono attribuiti alla commissione permanente istituita a sensi dell'art. 12 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, la soluzione dei problemi tecnici derivanti dall'applicazione della presente normativa, l'esame o l'elaborazione delle proposte di aggiornamento e modifica, nonche' il parere per le proposte di aggiornamento delle normative specifiche di cui all'art. 13. Gli enti locali, gli istituti universitari, i singoli professionisti possono proporre soluzioni alternative alla commissione la quale, in caso di riconosciuta idoneita', puo' utilizzarle per le proposte di aggiornamento del presente regolamento.
Nota all'art. 22: - Per il testo dell'art. 12 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, si veda in appendice.