Art. 22 (Destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale) 1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1o gennaio 1997, l'aliquota in valore di cui all'articolo 19, quando e' relativa a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale e' per il 55% corrisposta alla regione adiacente. 2. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la quota di spettanza regionale e' ripartita nella misura del 50% alla regione ove ha sede l'eventuale centrale di trattamento, e per la restante parte in modo proporzionale al numero di piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili installate nel mare ad esse adiacente e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell'anno cui si riferiscono le aliquote. 3. Nei casi non previsti dal comma 2, decide il Ministero, sentita la Commissione di cui al comma 7 dell'articolo 19.