Art. 22. 1. In attuazione del disposto dell'articolo 53 del Regolamento (CEE) n. 2309/93, il Ministero della sanita' stipula contratti di collaborazione con l'Agenzia per la valutazione di medicinali soggetti a procedura di autorizzazione comunitaria. 2. Le somme erogate dall'Agenzia a favore del Ministero della sanita' - Dipartimento degli Alimenti e Nutrizione e Sanita' Pubblica Veterinaria - relative alle prestazioni - previste dai contratti di cui al comma 1, affluiscono al capo XX - capitolo 3629 - dello stato di previsione dell'Entrata. 3. Gli importi di cui al comma 2 sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanita'. Il relativo stanziamento di bilancio e' utilizzato per far fronte alle spese di missione in Italia ed all'estero degli esperti italiani e stranieri che operano nel quadro delle attivita' previste nei contratti di cui al comma 1, nonche' ai compensi per prestazioni professionali rese sulla base di specifici accordi. 4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 22: - Per quanto concerne il regolamento CEE n. 2309/93, vedi note alle premesse.