Art. 22. (a) Attribuzioni degli incarichi di direzione in sede di prima applicazione del presente decreto (( (abrogato). )) (a) Articolo abrogato dall'art. 43 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Si riporta il testo dell'art. 22 abrogato: "Art. 22 (Attribuzioni degli incarichi di direzione in sede di prima applicazione del presente decreto). - 1. Per la prima applicazione del presente decreto gli incarichi di direzione degli uffici individuati ai sensi dell'art. 31 sono conferiti, con le procedure di cui all'art. 19, entro un mese dalla emanazione del decreto per l'individuazione degli uffici medesimi. Nello stesso termine e con le medesime procedure sono assegnati gli incarichi di funzioni ispettive e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale. 2. In sede di prima applicazione del presente decreto, i dirigenti generali ed i dirigenti in servizio, anche ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 503, presso ciascuna amministrazione, ai quali non sia stata assegnata la direzione di una unita' organizzativa ovvero non siano stati conferiti incarichi di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, sono collocati in soprannumero e sono sottoposti ai processi di mobilita', che saranno disciplinati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 23, comma 2".