Art. 22. Liberalizzazioni e semplificazioni concernenti le funzioni delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 1. E' soppresso il visto annuale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura alle licenze di panificazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002. 2. Lo svolgimento delle seguenti attivita' si intende assentito, conformemente alla disciplina prevista dall'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, qualora non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine pure di seguito indicato: a) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonche' il loro trasferimento, trasformazione, ampliamento o riattivazione di cui alla legge 7 novembre 1949, n. 857; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che puo' essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; b) l'esercizio dei nuovi panifici, i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, di cui all'articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che puo' essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; c) la produzione a scopo di vendita e la vendita del materiale forestale di propagazione da destinarsi al rimboschimento, di cui all'articolo 2 della legge 22 maggio 1973, n. 269; l'eventuale provvedimento di diniego deve essere comunicato nel termine di sessanta giorni, termine che puo' essere ridotto con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. E' subordinato ad una denuncia di inizio attivita' l'esercizio delle seguenti attivita', precedentemente assoggettate ad iscrizione nei registri camerali: a) attivita' di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di cui all'articolo 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392; b) attivita' di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 82; c) attivita' di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122. 4. E' subordinato ad una denuncia di inizio attivita' l'esercizio dell'attivita' relativa alla fabbricazione e alla gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1997, n. 519, precedentemente assoggettato a licenza camerale.
Note all'art. 22: - Il testo degli articoli 3 e 7 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (Nuove norme sulla panificazione) e' il seguente: "Art. 3. - Per l'esercizio dei nuovi panifici, che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 2, nonche' per i trasferimenti e le trasformazioni dei panifici esistenti, la licenza di panificazione e' rilasciata dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura della provincia, previo accertamento della efficienza degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti dalla presente legge e dalle leggi e regolamenti vigenti anche in materia di igiene del lavoro, e previo pagamento, inoltre, della relativa tassa di cui al successivo art. 6. I panifici abilitati a produrre pane possono ricorrere alla lavorazione manuale e all'uso dell'impastatrice meccanica e debbono essere dotati di forno di cottura a riscaldamento con legna allo stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta. Gli accertamenti dei requisiti tecnici ed igienico-sanitari, di cui ai precedenti commi, sono effettuati da una Commissione composta, per ciascuna provincia, da un rappresentante della locale Camera di commerio, industria ed agricoltura, dell'Ispettorato del lavoro e dall'ufficiale sanitario competente per territorio. Le spese per tale accertamento sono a carico del richiedente". "Art. 7. - Le licenze di panificazione sono soggette al visto annuale della Camera di commercio, industria ed agricoltura. Tale visto dovra' essere apposto entro il mese di gennaio di ogni anno, previa esibizione della ricevuta comprovante il pagamento della tassa annuale prevista dal precedente articolo". - Per il testo dell'art. 20 della gia' citata legge n. 241/1990 si veda la nota all'art. 19. - La legge 7 novembre 1949, n. 857, recante: "Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1949, n. 279. - Il testo dell'art. 3 della legge 22 maggio 1973, n. 269 (Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante di rimboschimento) e' il seguente: "Art. 3. - Avverso il diniego di rilascio della licenza e' ammesso, entro trenta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, il ricorso al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che decide, sentita la commissione nazionale tecnico-consultiva di cui al successivo art. 16". - Il testo dell'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 46 (Norme per la sicurezza degli impianti) e' il seguente: "Art. 2 (Soggetti abilitati). - Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 tutte le imprese, singole o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443. 2. L'esercizio delle attivita' di cui al comma 1 e' subordinato al possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'art. 3, da parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attivita' di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali requisiti". - Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392, recante: "Disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141, supplemento ordinario. - La legge 25 gennaio 1994, n. 82, reca: "Disciplina dell'attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 febbraio 1994, n. 27. Si trascrive il testo dell'art. 1: "Art. 1 (Iscrizione delle imprese di pulizia nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane). - 1. Le imprese che svolgono attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate "imprese di pulizia", sono iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 novembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge. 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, agli effetti della presente legge: a) le attivita' di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione; b) i requisiti di capacita' economico-finanziaria, tecnica ed organizzativa delle imprese che svolgono le attivita' di cui alla lettera a), che devono essere certificati ai sensi della normativa in materia; c) la misura del contributo per l'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui al comma 1, nonche' le relative modalita' di versamento; d) le fasce nelle quali devono essere classificate, nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, le imprese di pulizia, tenuto conto del volume d'affari nel netto dell'I.V.A., ai fini della partecipazione, secondo la normativa comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di cui alla presente legge. 3. Le imprese di pulizia comunicano alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o alla commissione provinciale per l'artigianato ogni variazione dei requisiti definiti ai sensi del comma 2, lettera b), nei termini stabiliti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al medesimo comma 2". - La legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante: "Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 febbraio 1992, n. 41. - Il d.P.R. n. 519 del 1997 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla produzione e al deposito della margarina e dei grassi idrogenati alimentari, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1998, n. 69.