Art. 22 
                      Separazione patrimoniale 
 
  1. Nella prestazione dei servizi di investimento  e  accessori  gli
strumenti finanziari e le somme di  denaro  dei  singoli  clienti,  a
qualunque  titolo  detenuti  dall'impresa  di   investimento,   dalla
societa' di gestione del risparmio o  dagli  intermediari  finanziari
iscritti nell'elenco previsto dall'articolo  107  del  T.U.  bancario
nonche' gli strumenti finanziari  dei  singoli  clienti  a  qualsiasi
titolo detenuti dalla  banca,  costituiscono  patrimonio  distinto  a
tutti gli effetti da quello  dell'intermediario  e  da  quello  degli
altri clienti.  Su  tale  patrimonio  non  sono  ammesse  azioni  dei
creditori  dell'intermediario  o  nell'interesse  degli  stessi,  ne'
quelle dei creditori dell'eventuale depositario o  sub-depositario  o
nell'interesse degli stessi. Le  azioni  dei  creditori  dei  singoli
clienti sono ammesse nei  limiti  del  patrimonio  di  proprieta'  di
questi ultimi. 
  2. Per i conti relativi a strumenti finanziari e a somme di  denaro
depositati  presso  terzi  non  operano  le  compensazioni  legale  e
giudiziale e non puo' essere pattuita la compensazione  convenzionale
rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei
confronti dell'intermediario o del depositario. 
  3. Salvo consenso scritto dei clienti, l'impresa  di  investimento,
la societa' di gestione del  risparmio,  l'intermediario  finanziario
iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del T.U.  bancario  e
la banca non possono utilizzare, nell'interesse proprio o  di  terzi,
gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da esse  detenuti
a  qualsiasi  titolo.  L'impresa  di  investimento,   l'intermediario
finanziario iscritto nell'elenco previsto dall'articolo 107 del  T.U.
bancario e la societa' di gestione del risparmio non possono  inoltre
utilizzare, nell'interesse proprio  o  di  terzi,  le  disponibilita'
liquide degli investitori, da esse detenute a qualsiasi titolo. 
 
          Nota all'art. 22: 
            - Per il testo dell'art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993,
          n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e 
          creditizia), cfr. la nota all'art. 211.