Art. 22 
       Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato 
                (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 20; 
          legge 30 dicembre 1986, n. 943, artt. 8, 9 e 11; 
           legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13) 
 
  1.  Il  datore  di  lavoro  italiano   o   straniero   regolarmente
soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un  rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato  o  indeterminato  con  uno
straniero   residente   all'estero,   deve   presentare   all'ufficio
periferico del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale
competente  per   territorio   apposita   richiesta   nominativa   di
autorizzazione al lavoro. Nei casi in cui il  datore  di  lavoro  non
abbia  una  conoscenza  diretta  dello  straniero,  puo'   richiedere
l'autorizzazione al lavoro di una o piu' persone iscritte nelle liste
di cui all'articolo 21, comma 5, selezionate secondo criteri definiti
nel regolamento di attuazione. 
  2. Contestualmente alla domanda di  autorizzazione  al  lavoro,  il
datore di lavoro deve  esibire  idonea  documentazione  indicante  le
modalita'  della  sistemazione   alloggiativa   per   il   lavoratore
straniero. 
  3. L'ufficio periferico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale rilascia l'autorizzazione, nel rispetto dei limiti  numerici,
quantitativi e qualitativi,  determinati  a  norma  dell'articolo  3,
comma 4, e dell'articolo 21, previa verifica delle condizioni offerte
dal datore di lavoro allo straniero, che non possono essere inferiori
a quelle stabilite  dai  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro
applicabili. 
  4. Ai fini  di  cui  al  comma  3,  l'ufficio  periferico  fornisce
mensilmente al Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale  il
numero e il tipo delle autorizzazioni rilasciate, secondo le medesime
classificazioni adottate nei decreti di cui all'articolo 3, comma  4,
precisando quelle relative agli  Stati  non  appartenenti  all'Unione
europea con quote riservate. 
  5. L'autorizzazione al lavoro subordinato  deve  essere  utilizzata
entro e non oltre sei mesi dalla data del rilascio. 
  6. Salvo quanto previsto dall'articolo 23, ai fini dell'ingresso in
Italia per motivi di  lavoro,  il  lavoratore  extracomunitario  deve
essere munito del visto rilasciato dal consolato italiano  presso  lo
Stato di  origine  o  di  stabile  residenza  del  lavoratore  previa
esibizione dell'autorizzazione al lavoro, corredata  dal  nulla  osta
provvisorio della questura competente. 
  7.  Le   questure   forniscono   all'INPS,   tramite   collegamenti
telematici,  le  informazioni  anagrafiche  relative  ai   lavoratori
extracomunitari ai quali e' concesso il  permesso  di  soggiorno  per
motivi di lavoro, o comunque idoneo per l'accesso al lavoro;  l'INPS,
sulla base delle  informazioni  ricevute,  costituisce  un  "Archivio
anagrafico dei lavoratori extracomunitari", da condividere con  tutte
le altre Amministrazioni pubbliche;  lo  scambio  delle  informazioni
avverra' sulla base di apposita  convenzione  da  stipularsi  tra  le
Amministrazioni interessate. 
  8. Il datore di lavoro deve altresi' esibire all'ufficio periferico
del Ministero del lavoro e della previdenza  sociale  competente  per
territorio copia del contratto di lavoro stipulato con lo straniero. 
  9. La perdita del  posto  di  lavoro  non  costituisce  motivo  per
privare il lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente
residenti del permesso  di  soggiorno.  Il  lavoratore  straniero  in
possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato  che  perde
il posto di lavoro, anche per dimissioni puo' essere  iscritto  nelle
liste di  collocamento  per  il  periodo  di  residua  validita'  del
permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di
soggiorno per lavoro stagionale, per un periodo non inferiore  ad  un
anno.  Il  regolamento  di  attuazione  stabilisce  le  modalita'  di
comunicazione alla direzione provinciale del lavoro,  anche  ai  fini
dell'iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di  collocamento
con priorita' rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari. 
  10.  Il  datore  di  lavoro  che  occupa  alle  proprie  dipendenze
lavoratori stranieri privi del permesso  di  soggiorno  previsto  dal
presente articolo, ovvero il cui permesso  sia  scaduto,  revocato  o
annullato, e' punito con l'arresto da  tre  mesi  a  un  anno  o  con
l'ammenda da lire due milioni a lire sei milioni. 
  11.  Salvo  quanto   previsto,   per   i   lavoratori   stagionali,
dall'articolo 25,  comma  5,  in  caso  di  rimpatrio  il  lavoratore
extracomunitario conserva i  diritti  previdenziali  e  di  sicurezza
sociale maturati e puo' goderne indipendentemente dalla vigenza di un
accordo di reciprocita'. I  lavoratori  extracomunitari  che  abbiano
cessato l'attivita' lavorativa in  Italia  e  lascino  il  territorio
nazionale hanno facolta' di richiedere, nei casi in  cui  la  materia
non sia regolata da convenzioni internazionali, la  liquidazione  dei
contributi che risultino versati  in  loro  favore  presso  forme  di
previdenza obbligatoria maggiorati del 5 per cento annuo. 
  12. Le attribuzioni degli istituti di  patronato  e  di  assistenza
sociale, di cui al decreto legislativo  del  Capo  provvisorio  dello
Stato  29  luglio  1947,  n.  804,  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni, sono estese ai lavoratori extracomunitari che  prestino
regolare attivita' di lavoro in Italia. 
  13. I lavoratori italiani ed extracomunitari  possono  chiedere  il
riconoscimento  di  titoli  di  formazione  professionale   acquisiti
all'estero; in assenza di accordi specifici, il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale,  sentita  la  commissione  centrale   per
l'impiego, dispone condizioni e  modalita'  di  riconoscimento  delle
qualifiche per singoli  casi.  Il  lavoratore  extracomunitario  puo'
inoltre partecipare, a norma del presente  testo  unico,  a  tutti  i
corsi di formazione e di riqualificazione programmati nel  territorio
della Repubblica. 
 
          Nota all'art. 22:
            - Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
          29  luglio  1947,  n.  804, reca: "Riconoscimento giuridico
          degli istituti di patronato e di assistenza sociale".