Art. 22
            Sosta nelle aree portuali di merci pericolose
  1.   L'Autorita',   sentita   l'azienda   unita'  sanitaria  locale
competente, stabilisce i tempi, i limiti e le modalita'  relativi  al
deposito  temporaneo  delle  merci  pericolose nelle aree portuali in
attesa di imbarco o di deflusso.