Art. 22 Disposizioni per accrescere la trasparenza sui mercati dell'energia elettrica e del gas 1. Al fine di promuovere la concorrenza nei mercati dell'energia elettrica e del gas, il Sistema informatico Integrato, istituito presso l'Acquirente Unico ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito((, con modificazioni, )) dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e' finalizzato anche alla gestione delle informazioni relative ai consumi di energia elettrica e di gas dei clienti finali e la banca dati di cui al comma 1 del medesimo articolo 1-bis raccoglie, oltre alle informazioni sui punti di prelievo ed ai dati identificativi dei clienti finali, anche i dati sulle relative misure dei consumi di energia elettrica e di gas. L'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas adegua i propri provvedimenti in materia entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, in modo da favorire la trasparenza informativa e l'accesso delle societa' di vendita ai dati gestiti dal Sistema informatico integrato. 2. Il mancato o incompleto rispetto degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1 da parte degli operatori e' sanzionato da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica ed il Gas secondo le disposizioni di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. 3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.