Art. 22
Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel
mercato assicurativo
1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze
assicurative, al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo
l'articolo 170 e' inserito il seguente:
«Art. 170-bis. - (Durata del contratto). - 1. Il contratto di
assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata
annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno piu' frazione, si
risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non puo' essere
tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo
comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione e' tenuta ad
avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di
almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il
quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la
garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino
all'effetto della nuova polizza».
2. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei
contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo
170-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice
delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio
2013.
3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validita' alla data di
entrata in vigore del presente decreto con clausola di tacito
rinnovo, e' fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare
per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di
tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per
l'esercizio della facolta' di disdetta del contratto.
4. Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente
consapevole da parte del consumatore, entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale
tra le imprese assicuratrici-ANIA, le principali associazioni
rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei
consumatori maggiormente rappresentative, e' definito il «contratto
base» di assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti,
contenente le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento
dell'obbligo di legge, e articolato secondo classi di merito e
tipologie di assicurato, e sono altresi' definiti i casi di riduzione
del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso
«contratto base».
5. Ciascuna impresa di assicurazione determina liberamente il
prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole di
cui al comma 4 e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al
consumatore anche tramite il proprio sito internet, eventualmente
mediante link ad altre societa' del medesimo gruppo, ferma restando
la liberta' di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia
aggiuntiva o diverso servizio assicurativo.
6. L'offerta di cui al comma 5 deve utilizzare il modello
elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico,
sentita l'IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere -
ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo - un
unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni indicate e le
ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate.
7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione
decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
8. Al fine di favorire una piu' efficace gestione dei rapporti
contrattuali assicurativi anche in via telematica, entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS,
sentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA e
le principali associazioni rappresentative degli intermediari
assicurativi, stabilisce con apposito regolamento le modalita'
secondo cui, entro i successivi 60 giorni, nell'ambito dei requisiti
organizzativi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, le imprese autorizzate all'esercizio dei rami
vita e danni prevedono nei propri siti internet apposite aree
riservate a ciascun contraente, accedibili mediante sistemi di
accesso controllato, tramite le quali sia possibile consultare le
coperture in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo
stato dei pagamenti e le relative scadenze, e, limitatamente alle
polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate.
9. Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali
di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209, e anche in considerazione della crescente diffusione dei
rapporti assicurativi da gestire in via telematica, entro 90 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS
definisce con apposito regolamento, che dovra' riunificare e
armonizzare la disciplina esistente in materia, gli standard
organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione
e l'aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento ai
prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle
caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning.
9-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione e la concorrenza a
favore dei consumatori e degli utenti, all'articolo 12 del decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 1-bis e' inserito
il seguente:
«1-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in attivita'
finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi
alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte
degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro
unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed intermediari
finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385. Il soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale
degli agenti assicurativi mandatari, assicura il rispetto da parte
loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi
cagionati nell'esercizio dell'attivita' prevista dal presente comma,
anche se conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale».
10. Al fine di favorire il superamento dell'attuale segmentazione
del mercato assicurativo ed accrescere il grado di liberta' dei
diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al comma 2,
lettere a), b), d), dell'articolo 109 del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, nonche' quelli inseriti nell'elenco annesso
al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma 2 del
regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme di collaborazione
reciproca nello svolgimento della propria attivita' anche mediante
l'utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione e' consentita
sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del registro o
nell'elenco a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, a
condizione che al cliente sia fornita, con le modalita' e forme
previste nel Codice delle assicurazioni private e sui regolamenti
attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al fatto
che l'attivita' di intermediazione viene svolta in collaborazione tra
piu' intermediari, nonche' l'indicazione dell'esatta identita', della
sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell'ambito
della forma di collaborazione adottata. L'IVASS vigila sulla corretta
applicazione del presente articolo e puo' adottare disposizioni
attuative anche al fine di garantire adeguata informativa ai
consumatori.
11. Gli intermediari assicurativi che svolgono attivita' di
intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del comma 10
rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a
cagione dello svolgimento di tale attivita', salve le reciproche
rivalse nei loro rapporti interni.
12. A decorrere dal 1o gennaio 2013, le clausole fra mandatario e
impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni del comma 10
sono nulle per violazione di norma imperativa di legge e si
considerano non apposte. L'IVASS vigila ed adotta eventuali direttive
per l'applicazione della norma e per garantire adeguata informativa
ai consumatori.
13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di
collaborazione di cui ai commi precedenti e di fornire impulso alla
concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere
tecnologico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'IVASS, sentite l'ANIA e le principali
associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovra'
definire standard tecnici uniformi ai fini di una piattaforma di
interfaccia comune per la gestione e conclusione dei contratti
assicurativi, anche con riferimento alle attivita' di
preventivazione, monitoraggio e valutazione.
14. Al fine di superare possibili disparita' di trattamento tra i
consumatori nel settore delle polizza vita, il secondo comma
dell'articolo 2952 del codice civile e' sostituito dal seguente:
«Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal
contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in
cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad
esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si
prescrivono in dieci anni».
15. Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e dotazioni
organizzative e finanziarie, l'IVASS, anche mediante internet,
garantisce un'adeguata informazione ai consumatori sulle misure
introdotte dal presente articolo e assicura altresi', all'interno
della relazione di cui all'articolo 21, comma 2, un'esauriente
valutazione del loro impatto economico-finanziario e
tecnologico-organizzativo.
15-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, l'IVASS provvede,
limitatamente al ramo assicurativo danni, alla definizione di misure
di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici,
con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei
e della modulistica, nei rapporti contrattuali fra le imprese di
assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche favorendo le
relazioni digitali, l'utilizzo della posta elettronica certificata,
la firma digitale e i pagamenti elettronici e i pagamenti on-line.
15-ter. L'IVASS, con apposita relazione da presentare alle
competenti Commissioni parlamentari entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
successivamente con cadenza annuale entro il 30 maggio di ciascun
anno, informa sulle misure di semplificazione adottate ai sensi del
comma 15-bis e sui risultati conseguiti in relazione a tale
attivita'.
15-quater. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad
altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto
un premio unico il cui onere e' sostenuto dal debitore/assicurato, le
imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del
mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la
parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla
scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli
anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura
nonche' del capitale assicurato residuo.
15-quinquies. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e
le modalita' per la definizione del rimborso di cui al comma
15-quater. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese
amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto
e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano
indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo
di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere
tali da costituire un limite alla portabilita' dei
mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di
rimborso.
15-sexies. In alternativa a quanto previsto al comma 15-quater, le
imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la
copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del
nuovo beneficiario designato.
15-septies. Il presente articolo si applica a tutti i contratti,
compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tal
caso le imprese aggiornano i contratti medesimi sulla base della
disciplina di cui ai commi da 15-quater a 15-sexies.
Riferimenti normativi
Si riportano gli articoli 30, 111 e 109, comma 2, del
citato decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 (Codice
delle assicurazioni private), pubblicato nella Gazz. Uff.
13 ottobre 2005, n. 239, S.O.:
"Art. 30. Requisiti organizzativi dell'impresa.
1. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio
dei rami vita o dei rami danni opera con un'idonea
organizzazione amministrativa e contabile e con un adeguato
sistema di controllo interno.
2. Il sistema di controllo interno prevede procedure
atte a far si' che i sistemi di monitoraggio dei rischi
siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale
e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la
coerenza dei sistemi posti in essere al fine di consentire
la quantificazione e il controllo dei rischi.
3. L'impresa che esercita l'attivita' assicurativa nel
ramo assistenza soddisfa i requisiti di professionalita'
del personale e rispetta le caratteristiche tecniche delle
attrezzature determinate dall'ISVAP con regolamento."
"Art. 111. Requisiti particolari per l'iscrizione dei
produttori diretti e dei collaboratori degli intermediari
1. Il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui
all'articolo 110, comma 1, e' richiesto anche per i
produttori diretti ed e' accertato dall'impresa per conto
della quale i medesimi operano.
2. Le imprese per conto delle quali agiscono i
produttori diretti provvedono ad impartire una formazione
adeguata in rapporto ai prodotti intermediati ed
all'attivita' complessivamente svolta.
3. Il possesso dei requisiti di onorabilita' di cui
all'articolo 110, comma 1, e' richiesto anche per i
soggetti iscritti nella sezione del registro di cui
all'articolo 109, comma 2, lettera e), ed e' accertato
dall'intermediario per conto del quale essi operano.
4. I soggetti iscritti nella sezione del registro di
cui all'articolo 109, comma 2, lettera e), devono possedere
cognizioni e capacita' professionali adeguate all'attivita'
ed ai prodotti sui quali operano, accertate mediante
attestato con esito positivo relativo alla frequenza a
corsi di formazione professionale a cura delle imprese o
dell'intermediario assicurativo.
5. Le disposizioni previste nei commi 3 e 4 si
applicano altresi' ai soggetti addetti all'attivita' di
intermediazione svolta nei locali dove l'intermediario
opera."
"Art. 109. Registro degli intermediari assicurativi e
riassicurativi
2. Nel registro sono iscritti in sezioni distinte:
a) gli agenti di assicurazione, in qualita' di
intermediari che agiscono in nome o per conto di una o piu'
imprese di assicurazione o di riassicurazione;
b) i mediatori di assicurazione o di riassicurazione,
altresi' denominati broker, in qualita' di intermediari che
agiscono su incarico del cliente e senza poteri di
rappresentanza di imprese di assicurazione o di
riassicurazione;
c) i produttori diretti che, anche in via sussidiaria
rispetto all'attivita' svolta a titolo principale,
esercitano l'intermediazione assicurativa nei rami vita e
nei rami infortuni e malattia per conto e sotto la piena
responsabilita' di un'impresa di assicurazione e che
operano senza obblighi di orario o di risultato
esclusivamente per l'impresa medesima;
d) le banche autorizzate ai sensi dell'articolo 14 del
testo unico bancario, gli intermediari finanziari inseriti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo
unico bancario, le societa' di intermediazione mobiliare
autorizzate ai sensi dell'articolo 19 del testo unico
dell'intermediazione finanziaria, la societa' Poste
Italiane - Divisione servizi di bancoposta, autorizzata ai
sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;
e) i soggetti addetti all'intermediazione, quali i
dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri
incaricati degli intermediari iscritti alle sezioni di cui
alle lettere a), b) e d) per l'attivita' di intermediazione
svolta al di fuori dei locali dove l'intermediario opera.
Non e' consentita la contemporanea iscrizione dello
stesso intermediario in piu' sezioni del registro.".
Si riporta l'articolo 1899 del codice civile, primo,
secondo e terzo comma:
"Art. 1899. Durata dell'assicurazione.
L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del
giorno della conclusione del contratto alle ore
ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel
contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una
copertura di durata annuale, puo' proporre una copertura di
durata poliennale a fronte di una riduzione del premio
rispetto a quello previsto per la stessa copertura dal
contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i
cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha
facolta' di recedere dal contratto con preavviso di
sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualita'
nel corso della quale la facolta' di recesso e' stata
esercitata.
Il contratto puo' essere tacitamente prorogato una o
piu' volte, ma ciascuna proroga tacita non puo' avere una
durata superiore a due anni.
Le norme del presente articolo non si applicano alle
assicurazioni sulla vita.".
Si riporta l'articolo 12 del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 141 (Attuazione della direttiva 2008/48/CE
relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche'
modifiche del titolo VI del testo unico bancario - decreto
legislativo n. 385 del 1993 - in merito alla disciplina dei
soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in
attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi),
pubblicato nella Gazz. Uff. 4 settembre 2010, n. 207, S.O.,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 12 Disposizioni di attuazione dell'articolo
128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385
(In vigore dal 19 dicembre 2012)
1. Non costituisce esercizio di agenzia in attivita'
finanziaria, ne' di mediazione creditizia:
a) la promozione e la conclusione, da parte di
fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento
unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla
base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli
intermediari finanziari. In tali contratti non sono
ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito;
b) la promozione e la conclusione, da parte di banche,
intermediari finanziari, imprese di investimento, societa'
di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative,
istituti di pagamento, istituti di moneta elettronica e
Poste italiane S.p.A. di contratti relativi alla
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla
prestazione di servizi di pagamento; (29)
c) la stipula, da parte delle associazioni di categoria
e dei Confidi, di convenzioni con banche, intermediari
finanziari ed altri soggetti operanti nel settore
finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito
delle imprese associate. Per la raccolta di richieste di
finanziamento effettuate sulla base di dette convenzioni,
le associazioni possono avvalersi di soggetti in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 128-novies, comma 1.
Quanto previsto dalla presente lettera, e' esteso alle
societa' di servizi controllate ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, costituite dalle associazioni stesse per
il perseguimento delle finalita' associative.
1-bis. Non costituisce esercizio di agenzia in
attivita' finanziaria la promozione e il collocamento di
contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla
prestazione di servizi di pagamento da parte dei promotori
finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per
conto del soggetto abilitato che ha conferito loro
l'incarico di promotore finanziario. Il soggetto abilitato
cura l'aggiornamento professionale dei propri promotori
finanziari, assicura il rispetto da parte loro della
disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i
danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attivita'
prevista dal presente comma, anche se conseguenti a
responsabilita' accertata in sede penale.
1-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in
attivita' finanziaria la promozione e il collocamento di
contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto
qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione
regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari
assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109,
comma 2, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, su mandato diretto di banche ed intermediari
finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. Il soggetto mandante cura
l'aggiornamento professionale degli agenti assicurativi
mandatari, assicura il rispetto da parte loro della
disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i
danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attivita'
prevista dal presente comma, anche se conseguenti a
responsabilita' accertata in sede penale.
2. Per l'esercizio dell'attivita' di incasso di fondi
su incarico di soggetti autorizzati alla prestazione di
servizi di pagamento non e' necessaria l'iscrizione
nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria, a
condizione che detta attivita' sia svolta sulla base di un
contratto di esternalizzazione, che ne predetermini le
modalita' di svolgimento, abbia carattere meramente
materiale e in nessun caso sia accompagnata da poteri
dispositivi.
2-bis. L'esercizio di agenzia in attivita' finanziaria
comporta gli obblighi di contribuzione previdenziale
previsti per i soggetti di cui all'articolo 1742 del codice
civile. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies
individua forme di collaborazione e di scambio di
informazioni con gli enti di previdenza.".
Il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), e'
stato pubblicato nella Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n.
230, S.O. Il Titolo V riguarda le banche cooperative mentre
il Titolo VI concerne norme relative a particolari
operazioni di credito.".
Si riporta l'articolo 33, comma 2 del provvedimento
ISVAP 16 ottobre 2006, n. 5 (Disciplina dell'attivita' di
intermediazione assicurativa e riassicurativa di cui al
titolo IX (intermediari di assicurazione e di
riassicurazione) e di cui all'articolo 183 (regole di
comportamento) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n.
209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n.
5)), pubblicato nella Gazz. Uff. 23 ottobre 2006, n. 247,
S.O.:
"Art. 33. Elenco annesso al registro degli intermediari
assicurativi e riassicurativi.
1. Qualora un intermediario con residenza o sede legale
in un altro Stato membro intenda svolgere l'attivita' di
intermediazione nel territorio della Repubblica italiana in
regime di stabilimento o di liberta' di prestazione di
servizi, l'Autorita' di vigilanza dello Stato membro
d'origine ne da' notifica all'ISVAP. L'ISVAP informa
tempestivamente l'Autorita' dello Stato membro di origine
dell'avvenuta ricezione della notifica e comunica le norme
di interesse generale che gli intermediari devono osservare
nell'esercizio dell'attivita' di intermediazione nel
territorio della Repubblica. Tali norme sono pubblicate
dall'ISVAP sul proprio Bollettino e sul proprio sito
internet.
2. Decorsi trenta giorni dal ricevimento da parte
dell'ISVAP della notifica di cui al comma 1, gli
intermediari interessati sono abilitati ad operare nel
territorio della Repubblica italiana e sono inseriti in un
apposito elenco annesso al registro, che riporta almeno le
seguenti informazioni:
a) cognome e nome o ragione sociale;
b) nazionalita';
c) indirizzo di residenza o sede legale oppure numero
di registrazione nello Stato membro d'origine;
d) regime di attivita' svolta;
e) in caso di attivita' in regime di stabilimento, sede
secondaria nel territorio della Repubblica italiana e
nominativo del responsabile;
f) Autorita' di vigilanza dello Stato membro d'origine;
g) data di inizio dell'attivita' nel territorio della
Repubblica italiana;
h) data dell'eventuale provvedimento, adottato
dall'ISVAP, di sospensione o di divieto di svolgimento
dell'attivita' sul territorio della Repubblica italiana;
i) indirizzo del sito internet dove e' possibile
consultare il registro dello Stato membro d'origine in cui
sono contenuti i dati relativi all'intermediario.
3. Sulla base delle comunicazioni pervenute dalle
Autorita' di vigilanza competenti degli altri Stati membri,
l'ISVAP provvede all'aggiornamento dei dati contenuti
nell'elenco di cui al comma 2, eliminando dall'elenco i
nominativi degli intermediari per i quali sia pervenuta
comunicazione di cancellazione dal registro dello Stato
membro d'origine.
4. L'ISVAP assicura il pubblico accesso all'elenco
annesso al registro, garantendone la consultazione sul
proprio sito internet.".
Si riporta l'articolo 2952 del codice civile:
"Art. 2952. Prescrizione in materia di assicurazione.
Il diritto al pagamento delle rate di premio si
prescrive in un anno dalle singole scadenze
Gli altri diritti derivanti dal contratto di
assicurazione e dal contratto di riassicurazione si
prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si e'
verificato il fatto su cui il diritto si fonda .
Nell'assicurazione della responsabilita' civile, il
termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il
risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo
l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del
terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende
il corso della prescrizione finche' il credito del
danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il
diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica
all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il
pagamento dell'indennita'.".