Art. 22 Ritardi ed inadempimenti 1. I contratti potranno prevedere le penali da applicare nel caso di ritardato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entita' ed alla complessita' della prestazione, nonche' al livello qualitativo della stessa. 2. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal contratto, il CNR si avvarra' degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danno, qualora non ritenga piu' efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.