(Allegato-art. 22)
 
                              Art. 22. 
 
 
                      (Provvedimenti cautelari) 
 
    1. La Consob, in caso necessita' e urgenza, puo' disporre in  via
cautelare la sospensione dell'attivita' del gestore  per  un  periodo
non superiore a novanta giorni qualora  sussistano  fondati  elementi
che facciano presumere  l'esistenza  di  gravi  violazioni  di  legge
ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla  Consob
atte a dar luogo alla radiazione dal registro.